Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue. 3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990. 4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento. 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 9. La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro. 10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Nota all'art. 9, comma 1: L'art. 22, comma 1, lettera f), della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) indica la misura del contributo capitario aggiuntivo (L. 120.000 annue) dovuta, a decorrere dal 1 gennaio 1986, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si vedano le due note che seguono). Note all'art. 9, comma 2: - Il D.P.R. n. 601/1973 disciplina le agevolazioni tributarie. Si trascrive il testo del primo comma del relativo art. 9, riguardante i territori montani: "L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e' il seguente: "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti". Note all'art. 9, comma 3: - Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 37/1977 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo) prevede che: "Con effetto dal 1 gennaio 1977 il contributo di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 (contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura a carico dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia, a decorrere dal 1 gennaio 1974), e' fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124". - Il secondo comma del medesimo art. 4 e' cosi' formulato: "Con effetto dal 1 gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 (quota capitaria a titolo di contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, dovuta dal 1 gennaio 1974), per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, e' fissata nella misura di L. 750 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile". Note all'art. 9, comma 4: - Per i territori montani di cui al D.P.R. n. 601/1973 si veda nelle note all'art. 9, comma 2. - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 si veda nelle note all'art. 9, comma 2. - L'art. 20, comma 2, della legge n. 41/1986 eleva la quota capitaria annua a titolo di contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, dovuta dal 1 gennaio 1974 dai lavoratori autonomi e dai concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, che operano in aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, richiamate nel presente comma. Nota all'art. 9, comma 5: - Per i territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 si veda nelle note all'art. 9, comma 2. - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 si veda nelle note all'art. 9, comma 2. - Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda la nota all'art. 8, comma 31. Nota all'art. 9, comma 6: I commi 5 e 6 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono cosi' formulati: "5. Il comma 1 dell'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' sostituito dal seguente: '1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie'. 6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale), di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (si veda la nota all'art. 8, comma 31)". Nota all'art. 9, commi 7, 9 e 10: Il D.P.R. n. 1420/1971 reca: (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo). Si trascrive il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 3. "Art. 2, commi secondo e terzo. - Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie in- dicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti. Le aliquote di cui al precedente comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 315.000, corrispondenti alla penultima classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, maggiorato del 5 per cento, mentre sulla eventuale eccedenza di retribuzione giornaliera si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento". "Art. 3, secondo comma. - Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta' dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo". Le categorie (di qualsiasi nazionalita') indicate dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 sono le seguenti: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.