Art. 9.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario
aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo
di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.
3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi
ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota
capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16
febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251,
gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio
1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori
lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.
4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia'
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio
1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire
50.000 dal 1 gennaio 1990.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi
alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura
del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti
premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori
di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate,
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti
nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.
6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del
Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni,
sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento,
di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per
cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei
datori di lavoro.
8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il
contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per
cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9. La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata
dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro.
10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 22, comma 1, lettera f), della legge n. 41/1986
(Legge finanziaria 1986) indica la misura del contributo
capitario aggiuntivo (L. 120.000 annue) dovuta, a decorrere
dal 1 gennaio 1986, dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate
ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
(si vedano le due note che seguono).
Note all'art. 9, comma 2:
- Il D.P.R. n. 601/1973 disciplina le agevolazioni
tributarie. Si trascrive il testo del primo comma del
relativo art. 9, riguardante i territori montani:
"L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per
i redditi dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore
a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati
da particelle catastali che si trovano soltanto in parte
alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno
successivo alla presentazione della domanda all'ufficio
delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori
montani compilato dalla commissione censuaria centrale.
L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno
successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di
bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo
alla costituzione del comprensorio e viene disposta di
ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune
censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e
decorre dall'anno successivo alla presentazione della
relativa domanda all'ufficio delle imposte".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977
(Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della
zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della
forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e
valorizzazione dei terreni collinari e montani) e' il
seguente:
"Art. 15. - Gli indirizzi di cui al precedente art. 3
relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno
riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i
terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il
riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti
produttivi, con particolare riguardo a quelli che
presentano una naturale capacita' di assicurare elevate
produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso
zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in
particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di
valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare
nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo
sviluppo di forme associative e cooperative alle quali
assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge
vigenti".
Note all'art. 9, comma 3:
- Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 37/1977
(Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali
nel settore agricolo) prevede che: "Con effetto dal 1
gennaio 1977 il contributo di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1973, n. 852 (contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie
professionali in agricoltura a carico dei datori di lavoro
dell'agricoltura e dei concedenti di terreni a
compartecipazione e a piccola colonia, a decorrere dal 1
gennaio 1974), e' fissato nella misura del 3,50 per cento
delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di
cui all'art. 205 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
- Il secondo comma del medesimo art. 4 e' cosi'
formulato: "Con effetto dal 1 gennaio 1977 la quota
capitaria annua di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre
1973, n. 852 (quota capitaria a titolo di contributo per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali in agricoltura, dovuta dal 1
gennaio 1974), per i lavoratori autonomi ed i concedenti di
terreni a mezzadria e a colonia, e' fissata nella misura di
L. 750 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo
coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o
mezzadrile".
Note all'art. 9, comma 4:
- Per i territori montani di cui al D.P.R. n. 601/1973
si veda nelle note all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 si
veda nelle note all'art. 9, comma 2.
- L'art. 20, comma 2, della legge n. 41/1986 eleva la
quota capitaria annua a titolo di contributo per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali in agricoltura, dovuta dal 1
gennaio 1974 dai lavoratori autonomi e dai concedenti di
terreni a mezzadria e a colonia, che operano in aziende
situate nei territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate, richiamate nel presente comma.
Nota all'art. 9, comma 5:
- Per i territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R.
n. 601/1973 si veda nelle note all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 si
veda nelle note all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno si veda la nota all'art.
8, comma 31.
Nota all'art. 9, comma 6:
I commi 5 e 6 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS),
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono cosi'
formulati:
"5. Il comma 1 dell'art. 14 della legge 1 marzo 1986,
n. 64 (disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno), e' sostituito dal seguente:
'1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1
gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore
agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei
contributi previdenziali ed assistenziali per il personale
dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni
vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie'.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e'
concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla dodicesima
compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31,
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale), di
lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti
nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (si veda
la nota all'art. 8, comma 31)".
Nota all'art. 9, commi 7, 9 e 10:
Il D.P.R. n. 1420/1971 reca: (Norme in materia di
assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo). Si
trascrive il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 2 e
del secondo comma dell'art. 3.
"Art. 2, commi secondo e terzo. - Il contributo a
percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei
lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione
imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70
per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie in-
dicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i
lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate
nei predetti provvedimenti.
Le aliquote di cui al precedente comma si applicano
integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente
il limite massimo di L. 315.000, corrispondenti alla
penultima classe della tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
maggiorato del 5 per cento, mentre sulla eventuale
eccedenza di retribuzione giornaliera si applica un
contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento".
"Art. 3, secondo comma. - Nei confronti dei lavoratori
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali
percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L.
25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta'
dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
il predetto importo".
Le categorie (di qualsiasi nazionalita') indicate dal n.
1) al n. 14) dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 sono
le seguenti:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni;
3) attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici,
aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori,
segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva,
aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e
radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri.