Art. 6.
  L'introduzione  nel territorio della Repubblica italiana, per scopi
attinenti  alla  sperimentazione  o  alla  ricerca scientifica, degli
organismi  nocivi  menzionati negli allegati I e II, e' subordinata a
speciale  autorizzazione  da  richiedersi,  di  volta  in  volta,  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste da parte degli istituti
scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.