Art. 7.
  L'introduzione,  inoltre,  di  organismi  vivi  isolati, diversi da
quelli  specificati  negli  allegati  I  e  II,  che  possono  essere
considerati   nocivi,   e'   anch'essa   soggetta   ad  una  speciale
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.