Art. 12.
Funzioni d'indirizzo
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza
cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i
fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le quali
il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di
incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ.
2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1
saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo
tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o piu' di
questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine
suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
3. I Ministri dell'ambiente e della sanita', d'intesa con le
Amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:
a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attivita' connese all'applicazione del presente decreto;
b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione
delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la
valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle
stesse;
c) indicano le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione
di cui all'articolo 6;
d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attivita'
industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti
rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di
emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indicano eventualmente le quantita' di sostanze di cui
all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse,
che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della
dichiarazione.