Art. 13. 
                         Ministri competenti 
  1. I Ministri dell'ambiente e della sanita'  provvedono,  d'intesa,
a: 
    a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le  informazioni  acquisite
in merito ai piani di emergenza esterni; 
    b) comunicare le informazioni di cui all'articolo  17,  comma  2,
agli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  che  possono   essere
coinvolti  da  un  incidente  rilevante  dovuto  ad   una   attivita'
industriale notificata ai sensi dell'articolo 4; 
    c)  predisporre  ed  aggiornare  l'inventario   nazionale   delle
attivita' industriali nell'ambito di incidenti rilevanti; 
    d) predisporre,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  una
banca dati sui rapporti di sicurezza e  sulle  relative  conclusioni;
informare tempestivamente  la  Commissione  delle  Comunita'  europee
sugli incidenti rilevanti verificatisi  sul  territorio  nazionale  e
comunicare, non appena  disponibili,  le  informazioni  che  figurano
nell'allegato V; 
    e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe
essere  aggiunta  agli  allegati  II  e  III,  e  tutte   le   misure
eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita', sara'  data  attuazione  alle  direttive  che
saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui
modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine  tecnico,
relative alla direttiva di cui al presente decreto.