Art. 13.
Ministri competenti
1. I Ministri dell'ambiente e della sanita' provvedono, d'intesa,
a:
a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite
in merito ai piani di emergenza esterni;
b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2,
agli Stati membri delle Comunita' europee che possono essere
coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attivita'
industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;
c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle
attivita' industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;
d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una
banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;
informare tempestivamente la Commissione delle Comunita' europee
sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e
comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano
nell'allegato V;
e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe
essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure
eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sara' data attuazione alle direttive che
saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui
modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico,
relative alla direttiva di cui al presente decreto.