Art. 14.
Organi tecnici
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti
specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.