Art. 15.
Organi consultivi
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi e
propositivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della sanita' con
decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un
rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unita'
sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attivita'
industriale di cui all'articolo 4, nonche' con l'ispettore regionale
o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale
dei medesimi, competenti per territorio;
b) il comitato di coordinamento delle attivita' di sicurezza in
materia industriale, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985.