Art. 16.
Compiti delle regioni
1. Le regioni:
a) partecipano all'attivita' degli organi consultivi indicati
nell'articolo 15;
b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e
i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9;
c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti
all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte
integrative, anche istituendo apposite conferenze con la
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi
pubblici interessati;
d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le
eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorita'
competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio
dell'attivita' industriale;
e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti
all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e,
se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o
modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da
parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici
interessati;
f) comunicano ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente i
risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della
predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali
a rischio di incidente rilevante;
g) vigilano affinche' il fabbricante soggetto all'obbligo di
notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita' industriale
mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la
prevenzione degli incidenti;
h) disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze
attribuite.