Art. 17.
Funzioni del prefetto
1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di
emergenza, per ciascuna delle attivita' industriali rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle
informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal
comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto
competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del
comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve
predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano e'
comunicato ai Ministri dell'Interno per il coordinamento della
protezione civile.
2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1,
assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata
sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo
4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente
rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno
dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da
seguire in caso di incidente.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri
dell'ambiente e della sanita' ed alle regioni interessate.
Nota all'art. 17:
Il testo dell'art. 14, comma primo, punto 1), del D.P.R.
n. 66/1981 (Regolamento di esecuzione della legge 8
dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' -
Protezione civile) e' il seguente:
"Art. 14 (Prefetto). - Il prefetto, quale organo
ordinario di protezione civile:
1) cura la predisposizione del piano provinciale di
protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei
rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti
locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al
soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in
apposito comitato".