Art. 18.
Istruttoria
1. L'istruttoria sulle attivita' industriali, di cui all'articolo
4, e' svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici
di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo
15.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', designa, con l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza,
tra i funzionari della qualifica
direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di
cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni
altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il
rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata
prevista dall'articolo 9, comma 3, agli organi tecnici di cui
all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione
richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria,
informazioni complementari al fabbricante.
4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli
organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con
altre modalita' funzionali ed organizzative che di volta in volta
appaiono necessarie in relazione alla complessita' delle indagini, e
puo' avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.
5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni
dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni
complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al
comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui
all'articolo 14, e delle altre autorita' interpellate, nonche' i
rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie
le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da
trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi
consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell'ambiente e della sanita', previe intese,
forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili
dell'istruttoria.