Art. 19.
Provvedimenti adottati
1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi
consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza,
indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o
modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante e' tenuto ad
adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle
norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1,
ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con
riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso
concreto.
2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle
regioni, perche' provvedano alla vigilanza sullo svolgimento
dell'attivita' industriale, nonche' al prefetto competente, ai fini
della predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative
di cui al coma 1, il fabbricante puo' proporre ricorso in
opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo
presso il Ministero della sanita'. Il ricorso e' deciso con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso
sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del
comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione
edilizia rilasciata dal sindaco.