Art. 19. 
                       Provvedimenti adottati 
  1.  Acquisiti  gli  atti  istruttori  ed  i  pareri  degli   organi
consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro
della sanita', formula le  conclusioni  sul  rapporto  di  sicurezza,
indicando,  se  del  caso,  le   eventuali   misure   integrative   o
modificative ed i tempi entro i quali il  fabbricante  e'  tenuto  ad
adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle
norme generali di  sicurezza  previste  dall'articolo  12,  comma  1,
ovvero, in difetto di queste, alle  norme  vigenti,  e  comunque  con
riferimento a specifiche ed individuate  esigenze  connesse  al  caso
concreto. 
  2. Le conclusioni sul rapporto di  sicurezza  sono  trasmesse  alle
regioni,  perche'  provvedano  alla   vigilanza   sullo   svolgimento
dell'attivita' industriale, nonche' al prefetto competente,  ai  fini
della predisposizione del piano di emergenza esterna. 
  3. Avverso la determinazione di misure integrative  e  modificative
di  cui  al  coma  1,  il  fabbricante  puo'  proporre   ricorso   in
opposizione, entro trenta giorni dalla  comunicazione,  depositandolo
presso il Ministero della sanita'. Il ricorso e' deciso  con  decreto
del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita',  sentiti  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il  ricorso
sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi. 
  4. Le misure integrative e modificative,  stabilite  ai  sensi  del
comma 1, costituiscono, se  necessario,  variante  della  concessione
edilizia rilasciata dal sindaco.