Art. 20.
Funzioni ispettive
1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per
l'applicazione del presente decreto possono essere altresi'
esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal
Ministro della sanita', anche congiuntamente, nell'ambito del
personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco,
del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita', d'intesa
con le Amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di
attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro
funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato
dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia
giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie
competenze, avvalendosi di proprio personale.