Art. 21.
Sanzioni
1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli
articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3,
ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino
ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui
all'articolo 6, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3,
ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino
a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante
che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di
sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte
dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto da 6 mesi a 3
anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti
dall'articolo 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da
due a cinque milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto.
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita'
dell'articolo 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti
che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di
sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorita' competente,
la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure,
dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in
caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento e'
ordinata la sospensione dell'attivita' da parte della regione
competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti
alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per
un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il
periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni
indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata, da
parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove
possibile, del singolo reparto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro dell'interno
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
LATTANZIO, Ministro per il
coordinamento della protezione
civile
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 10