ART. 37 
  (Commissioni previste dagli articoli 15, 16  e  17  della  legge  -
Nomina e composizione) 
  1. Gli studiosi e gli  esperti  dei  problemi  dalla  distribuzione
previsti dall'art. 19 della legge  sono  nominati  con  provvedimento
dello stesso organo che ha nominato la commissione. 
  2. Le commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della  legge  hanno
facolta' di sentire coloro che intendono aprire i centri  commerciali
al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge. 
  3. Gli esperti  dei  problemi  della  distribuzione  in  seno  alla
commissione di cui all'art.  15  della  legge  sono  designati  dalle
rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano  per
una categoria  piu'  organizzazioni  e  nessuna  abbia  un  grado  di
rappresentativita'  di  assoluta  prevalenza,  le  designazioni  sono
ripartite tra di esse. Qualora per una categoria  non  esista  alcuna
organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata,  con
lo stesso criterio dalle organizzazioni provinciali o,  in  mancanza,
dalle organizzazioni regionali o, mancando anche quest'ultime,  dalle
organizzazioni nazionali corrispondenti. 
  4. Gli esperti  dei  problemi  della  distribuzione  in  seno  alla
commissione di cui all'art.  17  della  legge  sono  designati  dalle
organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui  al  comma  3  del
presente articolo. 
  5. In caso di sua assenza o impedimento il  direttore  dell'Ufficio
provinciale  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e'
rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell'ufficio. 
  6. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche
nominati membri supplenti. 
  7. Il segretario delle commissioni previste dagli  artt.  15  e  16
della legge e' un funzionario comunale nominato dal  sindaco,  quello
della commissione prevista dall'art. 17 della legge e' un funzionario
regionale nominato dal presidente della giunta regionale. 
  8. I membri delle commissioni di cui al presente articolo  che  non
partecipino alle  riunioni  per  tre  volte  consecutive,  senza  che
intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. 
  9. Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15
e 16 e della Commissione di  cui  all'art.  17  della  legge  sono  a
carico, rispettivamente, dei comuni e della regione. 
  10. La procedura di rinnovo delle commissioni di  cui  al  presente
articolo va iniziata dai competenti  organi  almeno  tre  mesi  prima
della data di scadenza. 
  11. Trascorso un mese dalla data di scadenza delle  commissioni  di
cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge senza che sia  stata  nominata
la nuova commissione si fa  luogo  all'applicazione  della  procedura
surrogatoria prevista dall'art. 18,  secondo  e  terzo  comma,  della
legge. 
 
            Note all'art. 37: 
            - Il testo dell'art. 19 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  19  (Durata  delle  commissioni).-Le   commissioni
          durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate
          a titolo consultivo con studiosi ed  esperti  dei  problemi
          della distribuzione". 
            - Il testo dell'art. 17 della legge 11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 17 (Commissione regionale). - La commissione di cui
          agli articoli 26 e 27 primo comma, e' composta da: 
            il presidente della giunta regionale o  un  suo  delegato
          che la presiede; 
            due  rappresentanti  delle  camere  di  commercio   della
          regione  designati  dall'unione  regionale  e  scelti   nei
          settori   della   produzione   agricola,   industriale    o
          artigianale; 
            un  rappresentante  del  Ministero  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  scelto  tra  i   funzionari
          appartenenti agli uffici aventi sede nella regione; 
            un  rappresentente  del  Ministero  dei  lavori  pubblici
          scelto tra i funzianari  appartenenti  agli  uffici  aventi
          sede nella regione; 
            tre esperti nelle materie dell'urbanistiche, del  turismo
          e del traffico designati dalla giunta regionale; 
            cinque  esperti   dei   problemi   della   distribuzione,
          designati   tre   dalle   organizzazioni   sindacali    dei
          commercianti  a  posto  fisso  di  cui  uno  dalla   grande
          distribuzione, uno dalle organizzazioni della  cooperazione
          di  consumo,  uno  dalle   organizzazioni   sindacali   dei
          venditori ambulanti; 
            quattro  rappresentanti  designati  dalle  confederazioni
          nazionali dei lavoratori. 
            La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente
          della  giunta  regionale  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione della presente legge". 
            - Il testo dell'art. 18 della legge 11  giungo  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art. 18 (Interventi surogatori per la costituzione delle
          commissioni). - In caso di mancata designazione  di  uno  o
          piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,
          il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto
          tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e'
          seguita dal presidente della giunta regionale nel  caso  di
          mancata designazione di uno o piu' membri della commissione
          di cui all'art. 17. 
            Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e  16  non
          siano nominate entro  i  termini  previsti,  il  presidente
          della giunta regionale invita a provvedere entro un termine
          da lui fissato non superiore a sessanta  giorni.  Trascorso
          tale  termine  senza  che  la  nomina  sia   avvenuta,   il
          presidente della  giunta  regionale  provvede  con  proprio
          decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate. 
            Nel caso di  mancata  nomina  della  commissione  di  cui
          all'art.  17  nei  termini  previsti,   il   Ministro   per
          l'industria,  il  commercio   e   l'artiginato   invita   a
          provvedere entro  trenta  giorni;  trascorso  tale  termine
          provvede  con  decreto  ministeriale  tenuto  conto   delle
          designazioni effettuate".