ART. 37 (Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge - Nomina e composizione) 1. Gli studiosi e gli esperti dei problemi dalla distribuzione previsti dall'art. 19 della legge sono nominati con provvedimento dello stesso organo che ha nominato la commissione. 2. Le commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge hanno facolta' di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge. 3. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano per una categoria piu' organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentativita' di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata, con lo stesso criterio dalle organizzazioni provinciali o, in mancanza, dalle organizzazioni regionali o, mancando anche quest'ultime, dalle organizzazioni nazionali corrispondenti. 4. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo. 5. In caso di sua assenza o impedimento il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell'ufficio. 6. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 7. Il segretario delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge e' un funzionario comunale nominato dal sindaco, quello della commissione prevista dall'art. 17 della legge e' un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale. 8. I membri delle commissioni di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. 9. Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 e della Commissione di cui all'art. 17 della legge sono a carico, rispettivamente, dei comuni e della regione. 10. La procedura di rinnovo delle commissioni di cui al presente articolo va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza. 11. Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo e terzo comma, della legge.
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 19 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 19 (Durata delle commissioni).-Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione". - Il testo dell'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 17 (Commissione regionale). - La commissione di cui agli articoli 26 e 27 primo comma, e' composta da: il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede; due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione; un rappresentente del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzianari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione; tre esperti nelle materie dell'urbanistiche, del turismo e del traffico designati dalla giunta regionale; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge". - Il testo dell'art. 18 della legge 11 giungo 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 18 (Interventi surogatori per la costituzione delle commissioni). - In caso di mancata designazione di uno o piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e' seguita dal presidente della giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o piu' membri della commissione di cui all'art. 17. Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il presidente della giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'art. 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artiginato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate".