Art. 3. 
  1. Gli organi, gli uffici e i concessionari  indicati  nell'art.  1
devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al  fine  di
consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. 
  2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi  tecnici  e  quelli
documentali nelle due lingue purche'  si  tratti  di  mezzi  che  per
legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o  predisposti
dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1. 
  3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari  suddetti  deve
essere affisso l'avviso relativo alla facolta'  dei  cittadini  della
provincia di Bolzano di usare la lingua del gruppo  di  appartenenza,
con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per
il caso di indebito  rifiuto,  omissione  o  ritardo  nell'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.