Art. 4. 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. 2. A tal fine sono considerati: a) atti destinati alla generalita' dei cittadini, quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti; b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identita' e i documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali e' prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato; c) atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli diretti a piu' uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. 3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese. 4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.
Nota all'art. 4: Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto speciale, si veda la nota all'art. 1.