Art. 4. 
  1.  A  norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  100  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  l'uso  congiunto
delle lingue italiana e tedesca  da  parte  degli  organi,  uffici  e
concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati
alla generalita' dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad
uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. 
  2. A tal fine sono considerati: 
     a) atti destinati alla generalita'  dei  cittadini,  quelli  che
siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli
per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti; 
     b) atti individuali destinati ad  uso  pubblico,  quelli  per  i
quali  e'  prescritto  l'obbligo  dell'esposizione  al  pubblico,   o
dell'affissione, le carte di identita'  e  i  documenti  equipollenti
nonche' gli atti di abilitazione, di concessione e di  autorizzazione
per i quali e' prescritta l'esibizione a richiesta  di  organi  della
pubblica  amministrazione  e  che   non   contrastino   con   impegni
internazionali dello Stato; 
     c) atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli diretti  a
piu' uffici e organi della  pubblica  amministrazione  situati  nella
provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. 
  3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli  atti  di  cui
alla lettera b) del comma 2 non puo'  essere  posto  a  carico  degli
interessati alcun onere aggiuntivo di spese. 
  4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati  uno  a  fianco
all'altro. Tali testi devono avere la stessa  evidenza  e  lo  stesso
rilievo tipografico. 
 
          Nota all'art. 4:
             Per  il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  100 dello
          statuto speciale, si veda la nota all'art. 1.