Art. 5. 
  1. Gli atti  e  i  provvedimenti  per  i  quali  e'  prescritta  la
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
emanati dagli organi,  dagli  uffici  e  dai  concessionari  indicati
nell'art. 1,  nonche'  dalle  persone  fisiche  o  giuridiche,  dalle
societa', dalle associazioni, dalle fondazioni, dai  comitati  e  dai
soggetti in genere,  residenti  o  aventi  sede  nella  provincia  di
Bolzano, devono essere pubblicati nelle  due  lingue  nel  Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. 
  2. Degli atti  e  dei  provvedimenti  amministrativi,  diversi  dai
regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti  pubblici
aventi sede fuori della regione,  che  interessano  la  provincia  di
Bolzano, viene data notizia con avviso  in  lingua  tedesca  inserito
nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale e'  pubblicato
l'atto nel testo italiano. 
  3. L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il  Ministero  di
grazia e giustizia cura la  pubblicazione  dell'avviso  su  richiesta
della provincia di Bolzano, la quale fornisce  il  testo  dell'avviso
stesso  in  lingua  tedesca  con  la  tempestivita'   necessaria   ad
assicurare  la  regolare  pubblicazione  dell'atto   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  4. L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e
3, e' compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti  da  un
incaricato della provincia di Bolzano secondo modalita' da concordare
tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia. 
  5. La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli  atti  e  dei
provvedimenti dei quali e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
Adige, ferma la loro entrata in vigore. 
  6. Sono eseguite nelle due lingue le  pubblicazioni  nel  fascicolo
regionale del Bollettino ufficiale delle societa'  per  azioni  o  in
altri casi di pubblicazione prescritta  da  leggi  o  regolamenti  in
analoghi  bollettini  o  fogli  ufficiali  a  carattere  regionale  o
provinciale,  ovvero  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  ove
manchino edizioni locali  di  bollettini  a  carattere  nazionale,  i
quali, comunque, dovranno dare  notizia  dell'avvenuta  pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della regione. 
  7. La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai
fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6,  e'  effettuata  a
cura degli organi, degli uffici, dei  concessionari  o  dei  soggetti
tenuti alla pubblicazione. 
  8. Le spese, dovute  dai  soggetti  privati  per  le  pubblicazioni
previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle
richieste per la pubblicazione in una sola lingua.