Art. 6. 
  1.  Una  commissione  paritetica   costituita   con   decreto   del
commissario del Governo, composta  da  sei  esperti,  tre  di  lingua
italiana designati dallo stesso commissario  del  Governo  e  tre  di
lingua tedesca designati dalla giunta provinciale: 
    a)  determina  ed  aggiorna,  ovvero  convalida  la  terminologia
giuridica, amministrativa e tecnica in uso  da  parte  degli  organi,
degli uffici e dei concessionari indicati nell'art.  1,  al  fine  di
assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca; 
    b) cura la  redazione  e  l'aggiornamento  di  un  dizionario  di
terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue. 
  2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del  Governo  e
alla  giunta  provinciale  di  Bolzano  per  eventuali  modifiche  ed
integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il
testo si intende approvato. 
  3.  I  testi  in  lingua  italiana  e  tedesca  delle  leggi,   dei
regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e  6
dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino  ufficiale  della  regione,
devono  essere  rispettivamente  redatti  o  tradotti  osservando  la
terminologia determinata in base alle norme del presente articolo. 
  4. La commissione determina le  modalita'  per  l'assolvimento  dei
suoi compiti e puo' proporre alla  provincia  di  Bolzano  la  nomina
temporanea  di  consulenti  specializzati  nei   settori   giuridico,
amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue
funzioni di personale ed  attrezzature  posti  a  disposizione  dalla
provincia di Bolzano. 
  5. Ai componenti  della  commissione  spetta  il  compenso  per  le
commissioni di esame della provincia,  che  viene  corrisposto  dalla
provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una  quota
pari alla meta' della spesa.