ART. 12. 
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
                         province autonome) 
 
  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   con   compiti   di
informazione, consultazione e raccordo, in relazione  agli  indirizzi
di politica  generale  suscettibili  di  incidere  nelle  materie  di
competenza regionale, esclusi gli indirizzi  generali  relativi  alla
politica  estera,  alla  difesa  e  alla  sicurezza  nazionale,  alla
giustizia. 
  2. La Conferenza e' convocata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il
Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche  delle  richieste
dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente
del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza,  salvo  delega  al
ministro per  gli  affari  regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'
attribuito,  ad  altro  ministro.  La  Conferenza  e'  composta   dai
presidenti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  ordinario  e  dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del  Consiglio  dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 
  3. La  Conferenza  dispone  di  una  segreteria,  disciplinata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro per gli affari regionali. 
  4. Il decreto di cui al comma 3  deve  prevedere  l'inclusione  nel
contingente della segreteria  di  personale  delle  regioni  o  delle
province autonome, il cui trattamento economico resta a carico  delle
regioni o delle province di provenienza. 
  5. La Conferenza viene consultata: 
   a) sulle linee generali  dell'attivita'  normativa  che  interessa
direttamente le regioni e sulla  determinazione  degli  obiettivi  di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e  di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo; 
   b) sui criteri  generali  relativi  all'esercizio  delle  funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti  tra  lo
Stato, le regioni, le province autonome e  gli  enti  infraregionali,
nonche'  sugli  indirizzi  generali  relativi  alla  elaborazione  ed
attuazione  degli  atti  comunitari  che  riguardano  le   competenze
regionali; 
   c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 
  6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il  ministro
appositamente delegato,  riferisce  periodicamente  alla  Commissione
parlamentare  per  le  questioni  regionali  sulle  attivita'   della
Conferenza. 
  7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali   che   deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta,  norme  aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere  al  riordino  ed  alla
eventuale soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
Stato-regioni  previsti   sia   da   leggi   che   da   provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le  attribuzioni
delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la  pronuncia  di  pareri
nelle questioni di carattere generale  per  le  quali  debbano  anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando  le
modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per  la  cui  formazione
possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome.