ART. 13. 
                      (Commissario del Governo) 
 
  1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui
all'articolo 127 della Costituzione e  quelli  indicati  dalle  leggi
vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente  del  Consiglio
dei ministri adottate sulla base degli indirizzi  del  Consiglio  dei
ministri: 
    a)  sovraintende,  con  la  collaborazione  dei  prefetti,   alle
funzioni esercitate  dagli  organi  amministrativi  decentrati  dello
Stato per assicurare a livello  regionale  l'unita'  e  l'adeguatezza
dell'azione amministrativa, convocando  per  il  loro  coordinamento,
anche su richiesta del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  di
singoli  ministri,  conferenze  tra  i  responsabili   degli   uffici
decentrati  delle  amministrazioni  statali,   comprese   quelle   ad
ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E' informato, a  tal
fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato  sulle  direttive  e
sulle istruzioni da esse impartite. Nulla e' innovato  rispetto  alle
competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le
rispettive competenze, le funzioni  amministrative  esercitate  dallo
Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento
della pubblica amministrazione e del  conseguimento  degli  obiettivi
della programmazione e promuovere tra i rappresentanti regionali e  i
funzionari  delle   amministrazioni   statali   decentrate   riunioni
periodiche che sono presiedute dal presidente della regione; 
    c) cura la raccolta delle notizie utili  allo  svolgimento  delle
funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per
l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti  con
le autorita' regionali; fornisce dati ed elementi  per  la  redazione
della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione";
agisce d'intesa con  l'Istituto  centrale  di  statistica  (ISTAT)  e
avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta  e  lo  scambio
dei dati di rilevanza statistica; 
    d) segnala  al  Governo  la  mancata  adozione,  da  parte  delle
regioni, degli atti delegati  per  quanto  previsto  dall'articolo  2
della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in  esecuzione  delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei  relativi
atti sostitutivi; 
    e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in
ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne  le
funzioni  statali  di  indirizzo  e  coordinamento  e  l'adozione  di
direttive per le attivita' delegate; 
    f) riferisce  periodicamente  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  sulla   propria   attivita',   con   particolare   riguardo
all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in
funzione  delle  verifiche  periodiche  da  compiere  in  seno   alla
Conferenza. 
  2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e  per
le province di Trento e Bolzano nonche' per la  regione  Sardegna  si
applicano le norme del presente articolo salva la diversa  disciplina
prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione. 
  3. Per la regione siciliana e  per  la  regione  Valle  d'Aosta  il
coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel
rispetto  di  quanto   previsto   dagli   Statuti   speciali,   viene
disciplinato  dalle  norme  di  attuazione,  che  dovranno  prevedere
apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta
restano ferme  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. 
  4. Il commissario del Governo  nella  regione  e'  nominato  tra  i
prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato  e  i
funzionari dello  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
generale, con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
ministro per gli affari regionali, e  con  il  ministro  dell'interno
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento,
e'  sostituito  nelle  sue  funzioni  dal  funzionario  dello   Stato
designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41,  secondo
comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 
  6. Il commissario del Governo nella regione dipende  funzionalmente
dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
  7. La funzione  del  commissario  del  Governo,  salvo  che  per  i
prefetti nelle sedi capoluogo di regione,  e  fermo  restando  quanto
disposto dal precedente comma 6, e' incompatibile con qualsiasi altra
attivita' od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni
dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento  fuori  ruolo
per la durata dell'incarico. 
  8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un
trattamento economico non inferiore a quello del dirigente di livello
B. 
 
          Note all'art. 13: 
            - Per il testo dell'art. 127 della Costituzione  si  veda
          nelle note all'art. 2. 
            - Il testo dell'art. 13 della legge  n.  121/1981  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente: 
            "Art.  13  (Prefetto).  -  Il   prefetto   e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
            Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica  nella  provincia  e  sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
            A tali  fini  il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia. 
            Il prefetto dispone della forza pubblica  e  delle  altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'. 
            Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno  relazioni
          sull'attivita' delle forze di  polizia  in  riferimento  ai
          compiti di cui al presente articolo. 
            Il prefetto tiene informato il  commissario  del  Governo
          nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge". 
            - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  382/1975  (Norme
          sull'ordinamento  regionale  sulla   organizzazione   della
          pubblica amministrazione) e' il seguente: 
            "Art. 2. -  In  caso  di  persistente  inattivita'  degli
          organi regionali nell'esercizio  delle  funzioni  delegate,
          qualora  le  attivita'  relative  alle   materie   delegate
          comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori
          previsti  dalla  legge  o  risultanti  dalla  natura  degli
          interventi, il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente,  dispone  il  compimento  degli  atti
          relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale". 
            - Il D.L.L. n. 545/1945 reca: "Ordinamento amministrativo
          della Valle d'Aosta". 
            - L'art.  41,  secondo  comma,  della  legge  n.  62/1953
          (Costituzione  e  funzionamento  degli  organi   regionali)
          prevede     che     la     commissione     di     controllo
          sull'amministrazione regionale istituita  dal  primo  comma
          sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica  fino
          alla rinnovazione del consiglio regionale e sia  costituita
          (lettera  a)  del  Commissario  del  Governo,   o   di   un
          funzionario dello Stato da lui designato che  la  presiede,
          oltre ai componenti di cui alle lettere b), c) e d).