Art. 11. 
  1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data
della  rilevazione,  il  capo  dell'ufficio   consolare   costituisce
l'ufficio circoscrizionale di rilevazione. 
  2. L'ufficio e' composto da non meno di cinque e non piu' di  venti
cittadini italiani residenti nella circoscrizione,  fra  i  quali  il
capo dell'ufficio consolare designa il presidente. 
  3.  I  membri  dell'ufficio  sono  scelti  dal  capo   dell'ufficio
consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini  italiani
doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio,  predisposta,  ove
esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della  circoscrizione.
4.  Per  ogni  giorno   di   effettiva   partecipazione   ai   lavori
dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero,  da  determinarsi,  con
apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri dell'interno e del tesoro,  in  misura  corrispondente  alle
retribuzioni locali e alla retribuzione base  giornaliera  spettante,
nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare,  al  personale  assunto
con contratto regolato dalla  legge  locale  ed  adibito  a  mansioni
analoghe.