Art. 13. 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione. 2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia. 3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.
Nota all'art. 13 Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 si veda la nota all'art. 6.