Art. 13. 
  1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono
a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere  la  segnalazione
da parte delle  pubbliche  autorita'  locali  dei  nominativi  e  del
recapito  dei  cittadini  italiani  che   si   trovano   nella   loro
circoscrizione. 
  2.  L'ufficio  consolare,  sulla  scorta  delle  risultanze   dello
schedario di cui all'articolo 67 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti  ai  sensi  del
comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati,  i  moduli
di rilevazione, da compilarsi in triplice copia. 
  3. L'ufficio stesso, avvalendosi  anche  della  collaborazione  dei
comitati dell'emigrazione italiana, provvede  a  distribuire  congrui
quantitativi di  moduli  di  rilevazione  in  ogni  utile  sede,  ivi
comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani,  gli
enti, le associazioni  e  le  altre  istituzioni  cui  partecipano  i
cittadini  stessi.  Inoltre  invita,  con  ogni  possibile  mezzo  di
informazione, ivi comprese  le  trasmissioni  della  radiotelevisione
italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a
ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di  rilevazione  oppure  a
comunicare il proprio indirizzo. 
 
          Nota all'art. 13
             Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 si veda
          la nota all'art. 6.