Art. 14. 1. I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18. 2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa. 3. Sulla base dei moduli di rilevazione cosi' rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonche' per la memorizzazione dei dati cosi' raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18. 4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.
Nota all'art. 14 Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 si veda la nota all'art. 6.