Art. 14. 
  1. I  moduli  sono  consegnati  o  spediti  per  posta  all'ufficio
consolare nei termini stabiliti dal regolamento di  cui  all'articolo
18. 
  2.  L'ufficio  circoscrizionale  di  rilevazione  ne  effettua   la
revisione qualitativa e quantitativa. 
  3. Sulla base dei moduli di rilevazione cosi' rivisti,  gli  uffici
consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono
copia dei moduli stessi ai comuni, al fine  dell'aggiornamento  delle
rispettive  anagrafi,  ed  al   Ministero   dell'interno   -   Centro
elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo
stesso fine, nonche' per la memorizzazione dei dati  cosi'  raccolti,
secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo
18. 
  4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto
centrale di statistica,  provvede  a  pubblicare  dati  riepilogativi
della rilevazione. 
 
          Nota all'art. 14
             Per il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 si veda
          la nota all'art. 6.