Art. 15. 
  1. Il capo  della  rappresentanza  diplomatica  nei  Paesi  in  cui
sorgono impedimenti a procedere ad  operazioni  di  rilevazione  deve
darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove  gli  impedimenti
non possano essere rimossi,  le  rilevazioni,  per  i  Paesi  di  cui
trattasi, sono  compiute  sui  dati  delle  anagrafi  degli  italiani
residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle  rilevazioni
fatte a norma della presente legge.