Art. 15. 1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.