Art. 8. 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. 2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti. 3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa.