Art. 8. 
  1. La  rilevazione  dei  cittadini  italiani  all'estero  ha  luogo
contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. 
  2. Il Ministero  degli  affari  esteri,  con  l'assistenza  tecnica
dell'Istituto   centrale   di   statistica,   e   avvalendosi   della
collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce  le  istruzioni
necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli
altri stampati occorrenti. 
  3. Il  Ministero  degli  affari  esteri  sovraintende  a  tutte  le
operazioni  relative  alla  rilevazione  adottando  i   provvedimenti
necessari per il loro regolare e  tempestivo  svolgimento;  promuove,
inoltre, nelle forme ritenute  piu'  efficaci,  idonea  attivita'  di
informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa.