Art. 9. 
  1. Oggetto della rilevazione  dei  cittadini  all'estero  sono,  in
ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i
cittadini italiani temporaneamente presenti. 
  2.  Sono  residenti  nella  circoscrizione  consolare  i  cittadini
italiani che, alla data della rilevazione, hanno la  dimora  abituale
nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti
per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo  le
norme della presente legge e  del  regolamento  di  esecuzione  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sull'ordinamento  delle  anagrafi
della popolazione residente, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni. 
  3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione  consolare  i
cittadini italiani che vi si trovano per uno dei  motivi  di  cui  ai
commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia. 
 
           Note all'art. 9:
             -  Per  il titolo della legge n. 1228/1954 si veda nelle
          note all'art. 2.
             -  Per  il  titolo  del D.P.R. n. 136/1958 si veda nelle
          note all'art.  2.