Art. 9. 1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti. 2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni. 3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.
Note all'art. 9: - Per il titolo della legge n. 1228/1954 si veda nelle note all'art. 2. - Per il titolo del D.P.R. n. 136/1958 si veda nelle note all'art. 2.