Art. 7. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettere a) ed n), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative nelle materie relative al commercio ed all'annona esercitate nel territorio regionale, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni gia' esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nelle predette materie. Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.