Art. 7.
  In  attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettere  a)  ed  n),
della  legge  costituzionale  medesima,  e  dell'art. 2 della legge 5
agosto 1981,  n.  453,  sono  trasferite  alla  regione  le  funzioni
amministrative  nelle  materie  relative  al  commercio ed all'annona
esercitate nel territorio regionale, successivamente  all'entrata  in
vigore  del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982,
n. 182, sia direttamente dagli organi  centrali  e  periferici  dello
Stato  sia  per  il  tramite di enti ed istituti pubblici a carattere
nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni gia'  esercitate
dagli  enti  soppressi  in  attuazione  dell'art. 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Restano  ferme  le  funzioni  amministrative  gia'  trasferite alla
regione o, comunque, da essa esercitate nelle predette materie.
  Restano  ferme  le  attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri
enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio  1978,
n.  196,  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1982, n. 182.