Art. 9-bis
     Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature

((  1.  Ai  comuni  che  abbiano istituito, a seguito di investimenti
effettuati   nel   triennio   1986-1988,   nuovi  servizi  a  domanda
individuale  e  che  in  conseguenza  delle disposizioni indicate nel
comma  4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media
superiore  al  10  per cento in piu' di quelle del 1988 e' consentito
ridurre  i  coefficienti  per  l'ammortamento  degli impianti e delle
attrezzature di detti servizi del 60 per cento. ))