Art. 9-bis Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature (( 1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in piu' di quelle del 1988 e' consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento. ))