Art. 13 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto. 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4. 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. 6. Nei periodi di servizi di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 13: Il quinto comma dell'art. 140 della legge n. 312/1980 prevede l'attribuzione di scatti di stipendio aggiuntivi nei riguardi dei militari inquadrati in un livello retributivo comprendente militari di gradi diversi, allorche' pero' essi rivestano un grado superiore a quello minimo richiesto per l'inquadramento (per il testo del quinto comma si veda la nota all'art. 21).