Art. 13 
 
  1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di
servizio, e' conferita la qualifica di scelto. 
  2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano  compiuto
dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato,  a  ruolo
aperto. 
  3. Agli appuntati dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di finanza, che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' di
grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato
scelto. 
  4. La qualifica  ed  i  gradi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
conferiti con determinazione dei rispettivi  comandanti  generali,  o
dell'autorita' competente, sentito il parere della Commissione di cui
al precedente articolo 4. 
  5. Agli appuntati scelti dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel  grado
e' attribuita la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,
previo superamento di apposito di apposito  corso  di  qualificazione
della durata prevista, di norma, in  trenta  giorni,  a  cui  possono
accedere a domanda. I programmi e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso, che puo' essere ripetuto una sola volta,  sono  stabiliti  con
determinazione dei rispettivi comandanti generali. 
  6. Nei periodi di servizi di cui  ai  commi  precedenti  non  vanno
computati gli anni per i quali gli interessati sono  stati  giudicati
non idonei  all'avanzamento,  nonche'  i  periodi  di  detrazione  di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari. 
  7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli  appuntati  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato
titolo per la promozione al grado superiore,  sono  promossi,  previa
valutazione di idoneita' delle autorita' competenti  ad  esprimere  i
giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data  di  entrata
in vigore della legge. 
  8. La data in cui  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria e' quella del 1› gennaio dell'anno  successivo  a
quello in cui si e'  concluso  il  corso.  Dalla  medesima  data,  al
personale che supera il corso di cui al comma  5  spetta  un  aumento
stipendiale nella misura pari  al  2,50  per  cento  dello  stipendio
tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in  caso
di promozione al grado superiore e non  costituisce  presupposto  per
l'applicazione del quinto comma  dell'articolo  140  della  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
 
          Nota all'art. 13:
             Il  quinto  comma  dell'art. 140 della legge n. 312/1980
          prevede l'attribuzione di scatti  di  stipendio  aggiuntivi
          nei   riguardi   dei  militari  inquadrati  in  un  livello
          retributivo  comprendente  militari   di   gradi   diversi,
          allorche'  pero' essi rivestano un grado superiore a quello
          minimo richiesto per  l'inquadramento  (per  il  testo  del
          quinto comma si veda la nota all'art. 21).