ART. 20. (Gestione finanziaria e patrimoniale). 1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e unica per tutte le attivita' istituzionali relative alla gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come e unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto. 2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto. 4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione. 5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. 7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati. 8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.
Nota all'art. 20, comma 2: L'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 629/1979 e dell'art. 5 della legge n. 155/1981, e cosi' formulato: "Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione. La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I piani di impiego debbono essere presentati - entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione. L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione. Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme". Nota all'art. 20, comma 3. Il testo dell'art. 30 della legge n. 70/1975 e il seguente: "Art. 30 (Controllo sui bilanci di previsione). - Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti. Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259". Nota all'art. 20, comma 5: Il testo degli articoli 49 e 51 del D.P.R. n. 639/1970 e il seguente: "Art. 49. - I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate dall'Istituto sono predisposti o sono presi in esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'Istituto, cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali. Tutti i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'Istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti". "Art. 51. - Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendano necessarie debbono essere apportate nel corso dell'esercizio con la procedura prescritta per il bilancio medesimo. Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. Il termine per le osservazioni dei Ministeri e stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione e ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive. Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per legge oppure per regolamento approvato nelle forme prescritte, puo' essere disposta in eccedenza allo stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a quando non siano divenute esecutive le note di variazione allo stanziamento medesimo".