ART. 20. 
                (Gestione finanziaria e patrimoniale). 
 
1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e  unica  per  tutte  le
attivita'  istituzionali  relative  alla  gestioni  previdenziali   e
assistenziali ad esso affidate come e  unico  il  relativo  bilancio.
Tali  gestioni   hanno   propria   autonomia   economico-patrimoniale
nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto. 
2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui
affidare la gestione  del  patrimonio  immobiliare  nel  rispetto  di
criteri di economicita' ed efficienza.  L'autorizzazione  e  concessa
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro del tesoro su proposta del consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data  in
cui  la  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione   risulta
pervenuta  ai  ministri  competenti,  questa  diventa  esecutiva.  La
costituzione  o  la  partecipazione  alle  societa'   non   rientrano
nell'ambito  degli  impieghi   dei   fondi   disponibili   ai   sensi
dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare  il
bilancio preventivo finanziario generale di competenza  e  di  cassa,
secondo  criteri   generali   di   classificazione,   ai   fini   del
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che,
anche in deroga all'articolo 30 della legge  20  marzo  1975,  n.  70
tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto. 
4. Deve altresi'  compilare  il  conto  consuntivo  generale  e,  per
ciascuna delle gestioni amministrate, il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro
il  30  novembre  dell'anno  precedente  l'esercizio  al   quale   si
riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati  entro  il
31 luglio successivo  alla  chiusura  dell'esercizio.  Per  le  spese
consentite dai fini  istituzionali  dell'Istituto,  che  non  abbiano
carattere  obbligatorio,  deve  essere   assicurata   la   necessaria
copertura  finanziaria  nel  bilancio  preventivo  e  nelle  note  di
variazione. 
5. Le modalita' di formazione e deliberazione  dei  bilanci  e  delle
note di variazione sono disciplinate  dagli  articoli  49  e  51  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 
6. I bilanci preventivi  e  consuntivi  devono  essere  trasmessi  al
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  al  Ministro  del
tesoro entro  dieci  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione. 
7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la  formulazione  dei
rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro,  per  gli  stanziamenti  che  hanno  formato
oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima  delle  motivate
decisioni definitive del consiglio di amministrazione,  per  le  sole
spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del
bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei  limiti  di
un dodicesimo  di  ogni  mese,  per  la  spesa  prevista  da  ciascun
capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove  si
tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli  48,
50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,
n. 639, sono abrogati. 
8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali
dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione  di  legge  o  di
regolamento,   e   a   carico   del   bilancio    dello    Stato    o
dell'amministrazione committente. 
 
          Nota all'art. 20, comma 2:
          L'art.  65  della  legge  30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
          degli ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia  di
          sicurezza  sociale),  come modificato dall'art. 20 del D.L.
          n. 629/1979 e dell'art. 5 della legge n. 155/1981, e  cosi'
          formulato:
          "Art.  65.  -  Gli  enti  pubblici  e le persone giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza  e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione.
          La  percentuale  da destinare agli investimenti immobiliari
          non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali  somme
          e  non  puo'  essere  inferiore al 20 per cento di esse; le
          parti restanti possono essere impiegate  negli  altri  modi
          previsti,  per  ciascun  ente,  dalle leggi istitutive, dai
          regolamenti e dagli statuti.
          Le  percentuali  possono  essere  variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata  da  ciascun  ente con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto  con  il
          Ministro  per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la
          programmazione economica.
          I piani di impiego debbono essere presentati - entro trenta
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono  -  al  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
          Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
          all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero
          del  tesoro  e  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione economica entro i sessanta giorni successivi
          a quello di presentazione.
          L'approvazione  dei  piani  di  impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma   dalle   procedure   previste  per  l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese  le  procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
          n. 1037, e  nell'art.  17  del  codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione.
          Su  richiesta  del  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          una  quota  non  superiore  al  dieci  per  cento dei fondi
          disponibili e destinata, in aggiunta alle quote percentuali
          di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di
          immobili per uso ufficio da  assegnare  in  locazione  alle
          amministrazioni medesime.
          L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso
          degli uffici e per alloggi di servizio  non  rientrano  tra
          gli  impieghi  dei  fondi  disponibili  di  cui al presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti  all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro,  con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al sesto
          comma.
          E'  abrogata  ogni  disposizione  contraria  alle  presenti
          norme".
          Nota all'art. 20, comma 3.
          Il testo dell'art. 30 della legge n. 70/1975 e il seguente:
          "Art.  30 (Controllo sui bilanci di previsione). - Gli enti
          disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni  anno  a
          compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo,
          secondo norme uniformi di classificazione delle  entrate  e
          delle  spese,  da emanarsi con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, entro sei mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge.
          Con   lo   stesso   decreto   sono   approvate   norme   di
          amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici.
          Entro  dieci  giorni dalla delibera di approvazione ciascun
          ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al
          Ministero   del  tesoro  del  bilancio  di  previsione  con
          allegata  la  pianta  organica  vigente   comprendente   la
          consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.
          Restano  ferme  le  norme  in  vigore sull'approvazione dei
          bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti  da
          parte dei Ministeri vigilanti.
          Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero
          trasmette  al  Parlamento  una   relazione   sull'attivita'
          svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli
          organici degli  enti  sottoposti  alla  sua  vigilanza  con
          allegati  i  bilanci  di  previsione  stessi  e le relative
          piante  organiche  e  i  conti  consuntivi   dell'esercizio
          precedente.
          Tutti  gli  enti  disciplinati  dalla  presente  legge sono
          sottoposti al controllo della Corte dei conti,  secondo  le
          norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259".
          Nota all'art. 20, comma 5:
          Il testo degli articoli 49 e 51 del D.P.R. n. 639/1970 e il
          seguente:
          "Art.  49.  -  I  bilanci  e  gli  stati patrimoniali delle
          gestioni amministrate dall'Istituto sono predisposti o sono
          presi   in   esame,   secondo   le   vigenti   disposizioni
          legislative, dai comitati speciali che sovraintendono  alle
          gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I
          bilanci e gli stati  patrimoniali  delle  gestioni  per  le
          quali  le  norme  vigenti  non prevedono comitati speciali,
          sono  predisposti  dai  competenti  servizi  dell'Istituto,
          cosi'  come  i  bilanci  preventivo e consuntivo e lo stato
          patrimoniale generali.
          Tutti  i  bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla
          relazione  del  direttore  generale  e   dal   parere   dei
          competenti  comitati  speciali,  se  previsti  dalle  norme
          vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che  si
          pronunzia   in   merito.  Il  presidente  dell'Istituto  li
          sottopone   alla    deliberazione    del    consiglio    di
          amministrazione  con  una  propria relazione e con i pareri
          anzidetti".
          "Art.  51.  -  Le variazioni agli stanziamenti del bilancio
          preventivo,  che  si  rendano  necessarie  debbono   essere
          apportate   nel   corso  dell'esercizio  con  la  procedura
          prescritta per il bilancio medesimo.
          Le  note  di  variazione  agli  stanziamenti debbono essere
          trasmesse  ai  Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale   e   del   tesoro   entro   cinque   giorni  dalla
          deliberazione del consiglio di amministrazione.
          Il termine per le osservazioni dei Ministeri e stabilito in
          trenta giorni dalla data in cui la deliberazione e ad  essi
          pervenuta;  trascorso  tale termine le variazioni diventano
          esecutive.
          Nessuna  spesa,  che non sia obbligatoria e determinata per
          legge  oppure  per  regolamento   approvato   nelle   forme
          prescritte,   puo'   essere   disposta  in  eccedenza  allo
          stanziamento iscritto nello  stato  di  previsione  fino  a
          quando  non  siano divenute esecutive le note di variazione
          allo stanziamento medesimo".