ART. 20.
(Gestione finanziaria e patrimoniale).
1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e unica per tutte le
attivita' istituzionali relative alla gestioni previdenziali e
assistenziali ad esso affidate come e unico il relativo bilancio.
Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale
nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.
2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui
affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di
criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in
cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta
pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La
costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano
nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi
dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il
bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa,
secondo criteri generali di classificazione, ai fini del
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che,
anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70
tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.
4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per
ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il
conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro
il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si
riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il
31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese
consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano
carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria
copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di
variazione.
5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle
note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione.
7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei
rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato
oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate
decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole
spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del
bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di
un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun
capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si
tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48,
50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639, sono abrogati.
8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali
dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di
regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o
dell'amministrazione committente.
Nota all'art. 20, comma 2:
L'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), come modificato dall'art. 20 del D.L.
n. 629/1979 e dell'art. 5 della legge n. 155/1981, e cosi'
formulato:
"Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari
non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme
e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le
parti restanti possono essere impiegate negli altri modi
previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai
regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto con il
Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro trenta
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero
del tesoro e con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica entro i sessanta giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
una quota non superiore al dieci per cento dei fondi
disponibili e destinata, in aggiunta alle quote percentuali
di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di
immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle
amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso
degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra
gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme".
Nota all'art. 20, comma 3.
Il testo dell'art. 30 della legge n. 70/1975 e il seguente:
"Art. 30 (Controllo sui bilanci di previsione). - Gli enti
disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a
compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo,
secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e
delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate norme di
amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun
ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al
Ministero del tesoro del bilancio di previsione con
allegata la pianta organica vigente comprendente la
consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.
Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei
bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da
parte dei Ministeri vigilanti.
Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero
trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli
organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con
allegati i bilanci di previsione stessi e le relative
piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio
precedente.
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono
sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le
norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259".
Nota all'art. 20, comma 5:
Il testo degli articoli 49 e 51 del D.P.R. n. 639/1970 e il
seguente:
"Art. 49. - I bilanci e gli stati patrimoniali delle
gestioni amministrate dall'Istituto sono predisposti o sono
presi in esame, secondo le vigenti disposizioni
legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle
gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I
bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le
quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali,
sono predisposti dai competenti servizi dell'Istituto,
cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato
patrimoniale generali.
Tutti i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla
relazione del direttore generale e dal parere dei
competenti comitati speciali, se previsti dalle norme
vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si
pronunzia in merito. Il presidente dell'Istituto li
sottopone alla deliberazione del consiglio di
amministrazione con una propria relazione e con i pareri
anzidetti".
"Art. 51. - Le variazioni agli stanziamenti del bilancio
preventivo, che si rendano necessarie debbono essere
apportate nel corso dell'esercizio con la procedura
prescritta per il bilancio medesimo.
Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere
trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il termine per le osservazioni dei Ministeri e stabilito in
trenta giorni dalla data in cui la deliberazione e ad essi
pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano
esecutive.
Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per
legge oppure per regolamento approvato nelle forme
prescritte, puo' essere disposta in eccedenza allo
stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a
quando non siano divenute esecutive le note di variazione
allo stanziamento medesimo".