ART. 21. 
                  (Fondi dei lavoratori dipendenti). 
 
1. Nell'ambito del comparto riguardante la  gestione  dei  lavoratori
dipendenti, oltre  al  fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,  e  istituita  la
gestione di  cui  al  successivo  articolo  24.  In  tale  ambito  il
consiglio di amministrazione puo' deliberare  l'utilizzazione,  senza
corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione. 
 
          Nota all'art. 21, comma 1:
          Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 639/1970 e il seguente:
          "Art.  12.  -  A  decorrere  dal 1 maggio 1970, la gestione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti e
          fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile  1969,  n.
          153,  con  il  Fondo  per l'adeguamento delle pensioni, che
          assume la denominazione di Fondo  pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti.
          Con  decorrenza  dalla  data  prevista al precedente comma,
          sovraintende alla gestione del Fondo un  comitato  speciale
          presieduto dal vice presidente dell'Istituto rappresentante
          dei lavoratori dipendenti e composto, oltre  che  dal  vice
          presidente  medesimo,  dai  seguenti  membri  componenti il
          consiglio di amministrazione:
          1) quattro membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti
          dei lavoratori dipendenti;
          2) due membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei
          datori di lavoro;
          3)  il  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza sociale e il rappresentante  del  Ministero  del
          tesoro nel consiglio di amministrazione.
          La  scelta  dei membri di cui ai numeri 1) e 2) e fatta dal
          consiglio di  amministrazione  a  scrutinio  segreto  ed  a
          maggioranza  assoluta  dei voti dei componenti il consiglio
          medesimo. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino  a
          quando  non  sia  stata  raggiunta  per  tutti  i membri la
          prescritta maggioranza di voti.
          La  carica  di  membri  elettivi  del comitato speciale del
          Fondo pensioni dei lavoratori  dipendenti  e  incompatibile
          con quella di membri elettivi del comitato esecutivo.
          In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente  del
          comitato o quando il presidente medesimo cessi dalla carica
          nel  corso  del  quadriennio,  ne  assume  le  funzioni  un
          consigliere   dallo   stesso   delegato   scelto   tra    i
          rappresentanti    dei    lavoratori    nel   consiglio   di
          amministrazione, sentito il consiglio medesimo. In mancanza
          di  delega,  ne  fa  le  veci  il piu' anziano d'eta' tra i
          consiglieri rappresentanti dei lavoratori, che  non  faccia
          parte del comitato speciale".