ART. 23.
(Competenze del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori
dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i
provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi
dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano
le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, e abrogato.