ART. 23. 
               (Competenze del comitato amministratore 
              del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 
 
1.  Il  comitato  amministratore  del   fondo   pensioni   lavoratori
dipendenti ha i seguenti compiti: 
 a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione  dell'Istituto,  i  bilanci  annuali   preventivo   e
consuntivo della gestione,  corredati  da  una  propria  relazione  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
 b) deliberare le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  e  di
riscossione dei contributi; 
 c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
 d) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'erogazione  delle
prestazioni  nonche'  sull'andamento  della  gestione,  proponendo  i
provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; 
 e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in  materia  di  contributi
dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi
dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24;  si  applicano
le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4; 
 f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo. 
2. L'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639, e abrogato.