ART. 24. (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1. 4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
Nota all'art. 24, comma 1: - Il testo dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e il seguente: "Art. 74 (Indennita' economiche temporanee). - A decorrere dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni e devoluta all'INPS ed e stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare l'intera materia delle prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio". - Il testo dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), e il seguente: "Art. 13. - 1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. 2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento e tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 puo' essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo".