ART. 24. 
                   (Gestione prestazioni temporanee 
                      ai lavoratori dipendenti). 
 
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, le gestioni  per  l'assicurazione
contro la disoccupazione  involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di
garanzia per il trattamento di fine rapporto  e  per  l'assicurazione
contro la turbercolosi, la cassa per  l'integrazione  guadagni  degli
operai dell'industria,  la  cassa  per  l'integrazione  guadagni  dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per  l'integrazione  salariale  ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per  gli  assegni  familiari,  la
cassa per il trattamento di richiamo alle  armi  degli  impiegati  ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici  di  malattia
di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo
per  il   rimpatrio   dei   lavoratori   extra-comunitari   istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni  altra
forma di previdenza a carattere temporaneo  diversa  dalle  pensioni,
sono fuse in una  unica  gestione  che  assume  la  denominazione  di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 
2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i   contributi
afferenti ai preesistenti fondi,  casse  e  gestioni,  ne  assume  le
attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni. 
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  soppresso
il Fondo per gli  assuntori  dei  servizi  delle  ferrovie,  tranvie,
filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi  economici
collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11  dicembre  1942.  La  residua
attivita' patrimoniale, come da bilancio  consuntivo  della  gestione
del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione  dei  trattamenti
familiari di cui al comma 1. 
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma
di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo. 
 
          Nota all'art. 24, comma 1:
          -  Il  testo  dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833 (Istituzione del Servizio sanitario  nazionale),  e  il
          seguente:
          "Art.  74 (Indennita' economiche temporanee). - A decorrere
          dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge
          di  riforma  del  sistema  previdenziale l'erogazione delle
          prestazioni  economiche  per  malattia  e  per   maternita'
          previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate
          dagli enti, casse, servizi e gestioni  autonome  estinti  e
          posti  in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974,
          n. 386, di conversione con modificazioni del  decreto-legge
          8  luglio 1974, n. 264, e attribuita all'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale  (INPS)  che   terra'   apposita
          gestione.  A  partire  dalla stessa data la quota parte dei
          contributi di legge relativi a tali prestazioni e  devoluta
          all'INPS ed e stabilita con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto  col  Ministro  del
          tesoro.
          Resta  ferma  presso  l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale (INPS) la  gestione  dell'assicurazione  contro  la
          tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole
          prestazioni economiche.
          Entro  la  data di cui al primo comma con legge dello Stato
          si provvede a riordinare l'intera materia delle prestazioni
          economiche per maternita', malattia ed infortunio".
          -  Il  testo  dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n.
          943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento  dei
          lavoratori    extracomunitari   immigrati   e   contro   le
          immigrazioni clandestine), e il seguente:
          "Art.  13.  - 1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo
          scopo di assicurare i  necessari  mezzi  economici  per  il
          rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.
          2.  Il  fondo,  per  le  cui entrate ed uscite e tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria  contro  la disoccupazione e alimentato con un
          contributo, a carico del lavoratore extracomunitario,  pari
          allo  0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo
          12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo,
          al  cui  versamento  e  tenuto  il  datore  di  lavoro,  si
          osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori dipendenti.
          3.  Al  fine  di  assicurare  il  pareggio  della gestione,
          l'aliquota contributiva di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          modificata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
          e  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di amministrazione
          dell'INPS,  sulla  base  delle  risultanze   del   bilancio
          consuntivo del Fondo medesimo".