ART. 24.
(Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione
contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la
cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia
di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo
per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra
forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi
afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le
attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso
il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie,
filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici
collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua
attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione
del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma
di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
Nota all'art. 24, comma 1:
- Il testo dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e il
seguente:
"Art. 74 (Indennita' economiche temporanee). - A decorrere
dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge
di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle
prestazioni economiche per malattia e per maternita'
previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate
dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e
posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974,
n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, e attribuita all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita
gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei
contributi di legge relativi a tali prestazioni e devoluta
all'INPS ed e stabilita con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del
tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la
tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole
prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato
si provvede a riordinare l'intera materia delle prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio".
- Il testo dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n.
943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine), e il seguente:
"Art. 13. - 1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo
scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il
rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.
2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e alimentato con un
contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari
allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo,
al cui versamento e tenuto il datore di lavoro, si
osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti.
3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione,
l'aliquota contributiva di cui al comma 2 puo' essere
modificata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio
consuntivo del Fondo medesimo".