ART. 25.
(Composizione del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto
scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto
oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in
seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio
medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti,
nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica
non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.