ART. 25. 
              (Composizione del comitato amministratore 
   della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). 
 
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende  un
comitato amministratore presieduto dal  vicepresidente  dell'Istituto
scelto tra i rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti  e  composto
oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque  rappresentanti  dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in
seno  al  consiglio  di  amministrazione,  nominati   dal   consiglio
medesimo, a scrutinio segreto ed a  maggioranza  assoluta  dei  voti,
nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con  qualifica
non inferiore a primo dirigente. 
2. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente  le  funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal  presidente
stesso.