ART. 25. (Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.