ART. 26.
(Competenze del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurarne l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui
all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
2. Tutte le competenze gia' attribuite ai preesistenti comitati
preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al
comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti.
3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in
materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al
comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24.
Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
Nota all'art. 26, comma 3:
Il testo dell'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164
(Provvedimenti per la garanzia del salario), e il seguente:
"Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria). -
L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al
precedente articolo 1, n. 1) e corrisposta fino ad un
periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali
detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad
un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal comitato speciale di cui
all'articolo 7 del decreto-legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere
proposta per la medesima unita' produttiva per la quale
l'integrazione e stata concessa, quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita'
lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non
consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si
applicano nei casi d'intervento determinato da eventi
oggettivamente non evitabili".