ART. 27
(Contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi).
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per
il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni
economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al
finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con
la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui
all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n.
692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e
all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Nota all'art. 27, comma 1:
- Il testo dell'art. 69, primo comma, lettere b) e d),
della legge n. 833/1978, e il seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto
disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato:
(omissis);
b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle
regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi,
nonche' da altri enti pubblici al finanziamento delle
funzioni esercitate in materia sanitaria in misura non
inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del
14 per cento;
(omissis);
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione
contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti
mutuo-previdenziali".
- Il testo dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692
(Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di
invalidita' e vecchiaia), e il seguente.
"Art. 6. - A decorrere dalla data di inizio del primo
periodo di paga successivo all'entrata in vigore della
presente legge; il contributo dovuto dai datori di lavoro e
dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per
l'assistenza di malattia ai pensionati e stabilito nella
misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il
6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per
cento a carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M.,
senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti
alla gestione tubercolosi, per una somma par al gettito
dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto
contributo anche in considerazione delle spese che
l'I.N.A.M. e chiamato a sostenere per la prevenzione contro
la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori
affetti da tubercolosi nelle forme non assistite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei
contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro
le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste
dalla tabella B allegata al D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213,
modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74,
e dalla tabella B allegata al D.L. 31 ottobre 1947, n.
1304, sono aumentate dallo 0,40 per cento della
retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle
disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e
ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico
dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei
lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle
aliquote contributive previste nei precedenti commi, sara'
provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle
misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per
l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di
determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli
unificati stabiliti in base alle disposizioni di cui al
R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739.
Nulla e innovato per quanto riguarda la determinazione
annuale dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento
delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati".
- Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369
(Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle
categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonche
ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal
lavoro), come modificato dall'art. 31 del D.L. n. 745/1970
che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1971, il numero
1) della lettera b) e il seguente:
"Art. 2. - Al finanziamento dell'assistenza di malattia
prevista dal precedente articolo si provvede:
a) Per i titolari di pensione della categoria dei coloni e
mezzadri.
1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi
per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in
misura corrispondente allo 0,13 per cento delle
retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione
della predetta. Tale somma e corrisposta dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella
prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 agosto
1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;
2) con un contributo capitario da ripartirsi nella misura
di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a
carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle
norme di cui all'art. 5, terzo e quarto comma, della legge
26 febbraio 1963, n. 329.
La misura del contributo capitario predetto e determinata
annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale sulla base del costo medio unitario
delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla
categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che
ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno
stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie ovvero alle casse mutue provinciali di malattia di
Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al
punto 1);
b) per i titolari di pensione della categoria dei
coltivatori diretti:
1) (abrogato);
2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei
coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui
all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n.
1136.
La misura del contributo predetto e determinata annualmente
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate
nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del
numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge,
risultano iscritti nell'anno stesso alle casse mutue di
malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del
contributo di cui al punto 1).
Ferma restando la competenza delle casse mutue comunali di
malattia per la erogazione della assistenza medico-generica
ai pensionati, l'onere relativo e posto a carico delle
casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una
contabilita' separata per l'intera assistenza di malattia
ai pensionati della provincia".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457
(Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli), e il seguente:
"Art. 7. - La misura del contributo di cui alla lettera a)
dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e
modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o
donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di
Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito
dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento
delle retribuzioni soggette al contributo per
l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo
criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto
del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione
e soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale".