ART. 27 
             (Contributo per l'assicurazione obbligatoria 
                       contro la tubercolosi). 
 
1. A decorrere  dall'anno  successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento  o  per
il  minor  contributo  dovuto,  al  finanziamento  delle  prestazioni
economiche della suddetta assicurazione e per  la  parte  residua  al
finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con
la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui
all'articolo 69, primo  comma,  lettere  b)  e  d),  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto  1955,  n.
692,  all'articolo  2  della  legge  29  maggio  1967,  n.   369,   e
all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
 
          Nota all'art. 27, comma 1:
          -  Il  testo  dell'art.  69,  primo comma, lettere b) e d),
          della legge n. 833/1978, e il seguente:
          "A  decorrere  dal  1  gennaio  1979, in relazione a quanto
          disposto negli articoli 51 e 52, sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello Stato:
          (omissis);
          b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle
          regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  loro  consorzi,
          nonche'  da  altri  enti  pubblici  al  finanziamento delle
          funzioni esercitate in  materia  sanitaria  in  misura  non
          inferiore  a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del
          14 per cento;
          (omissis);
          d)  gli  avanzi  annuali  delle gestioni dell'assicurazione
          contro la tubercolosi gestite dall'INPS  e  da  altri  enti
          mutuo-previdenziali".
          -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692
          (Estensione dell'assistenza di malattia  ai  pensionati  di
          invalidita' e vecchiaia), e il seguente.
          "Art.  6.  -  A  decorrere  dalla  data di inizio del primo
          periodo di paga  successivo  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge; il contributo dovuto dai datori di lavoro e
          dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento  pensioni  e  per
          l'assistenza  di  malattia  ai pensionati e stabilito nella
          misura del 9,20 per cento della  retribuzione,  di  cui  il
          6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per
          cento a carico dei lavoratori.
          A  decorrere  dalla data stessa, l'Istituto nazionale della
          previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M.,
          senza  spese  e  mediante prelievo dai contributi afferenti
          alla gestione tubercolosi, per una  somma  par  al  gettito
          dello  0,60  per cento delle retribuzioni soggette al detto
          contributo  anche  in  considerazione   delle   spese   che
          l'I.N.A.M. e chiamato a sostenere per la prevenzione contro
          la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori
          affetti   da   tubercolosi   nelle   forme   non  assistite
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
          Sempre  a  decorrere  dalla  stessa  data,  le aliquote dei
          contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria  contro
          le   malattie  per  i  lavoratori  assistiti  dall'Istituto
          nazionale per l'assicurazione contro le malattie,  previste
          dalla  tabella B allegata al D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213,
          modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74,
          e  dalla  tabella  B  allegata  al D.L. 31 ottobre 1947, n.
          1304,  sono  aumentate   dallo   0,40   per   cento   della
          retribuzione   soggetta  a  contribuzione,  a  norma  delle
          disposizioni in vigore.
          L'aliquota  di  aumento  prevista  dal  precedente  comma e
          ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per  cento  a  carico
          dei  datori  di  lavoro  e  0,15  per  cento  a  carico dei
          lavoratori.
          In   relazione  alla  misura  ed  alla  ripartizione  delle
          aliquote contributive previste nei precedenti commi,  sara'
          provveduto  all'adeguamento  per  il settore agricolo delle
          misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento  delle
          pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per
          l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede  di
          determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli
          unificati stabiliti in base alle  disposizioni  di  cui  al
          R.D.L.  28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2
          giugno 1939, n. 739.
          Nulla  e  innovato  per  quanto  riguarda la determinazione
          annuale dei contributi dovuti al  Fondo  per  l'adeguamento
          delle   pensioni   e   per   l'assistenza  di  malattia  ai
          pensionati".
          -  Il  testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369
          (Assistenza di  malattia  ai  titolari  di  pensione  delle
          categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonche
          ai  lavoratori  disoccupati  e  agli  operai  sospesi   dal
          lavoro),  come modificato dall'art. 31 del D.L. n. 745/1970
          che ha abrogato, a decorrere dal 1› gennaio 1971, il numero
          1) della lettera b) e il seguente:
          "Art.  2.  -  Al  finanziamento dell'assistenza di malattia
          prevista dal precedente articolo si provvede:
           a) Per i titolari di pensione della categoria dei coloni e
          mezzadri.
          1)  con  una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi
          per l'assicurazione obbligatoria contro la  tubercolosi  in
          misura   corrispondente   allo   0,13   per   cento   delle
          retribuzioni soggette  al  contributo  per  l'assicurazione
          della  predetta.  Tale  somma  e  corrisposta dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  all'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella
          prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge  4  agosto
          1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;
          2)  con  un contributo capitario da ripartirsi nella misura
          di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a
          carico  dei  rispettivi  concedenti  con l'osservanza delle
          norme di cui all'art. 5, terzo e quarto comma, della  legge
          26 febbraio 1963, n. 329.
          La  misura  del contributo capitario predetto e determinata
          annualmente con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale  sulla  base  del  costo medio unitario
          delle  prestazioni  erogate   nell'anno   precedente   alla
          categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che
          ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno
          stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
          malattie ovvero alle casse mutue provinciali di malattia di
          Trento  e  Bolzano  e tenuto conto del contributo di cui al
          punto 1);
           b)   per  i  titolari  di  pensione  della  categoria  dei
          coltivatori diretti:
          1) (abrogato);
          2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei
          coltivatori diretti in addizionale  alla  aliquota  di  cui
          all'art.  22,  lettera b), della legge 22 novembre 1954, n.
          1136.
          La misura del contributo predetto e determinata annualmente
          con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale  sulla  base  del  costo  delle prestazioni erogate
          nell'anno precedente alla  categoria  dei  pensionati,  del
          numero  dei  soggetti  che,  ai sensi della presente legge,
          risultano iscritti nell'anno stesso  alle  casse  mutue  di
          malattia  per  i  coltivatori  diretti  e  tenuto conto del
          contributo di cui al punto 1).
          Ferma  restando la competenza delle casse mutue comunali di
          malattia per la erogazione della assistenza medico-generica
          ai  pensionati,  l'onere  relativo  e  posto a carico delle
          casse mutue provinciali di malattia le  quali  tengono  una
          contabilita'  separata  per l'intera assistenza di malattia
          ai pensionati della provincia".
          -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457
          (Miglioramenti    ai    trattamenti    previdenziali     ed
          assistenziali  nonche  disposizioni per la integrazione del
          salario in favore dei lavoratori agricoli), e il  seguente:
          "Art.  7. - La misura del contributo di cui alla lettera a)
          dell'art. 4, della  legge  26  febbraio  1963,  n.  329,  e
          modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o
          donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di  ragazzo.
          L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale corrisponde
          all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   le
          malattie  ed  alle  casse  mutue provinciali di malattia di
          Trento e di Bolzano, una somma da  prelevarsi  dal  gettito
          dei  contributi  per l'assicurazione obbligatoria contro la
          tubercolosi in misura corrispondente allo  0,10  per  cento
          delle    retribuzioni    soggette    al    contributo   per
          l'assicurazione  predetta.  Detta   somma   sara'   versata
          all'Istituto   nazionale   per  l'assicurazione  contro  le
          malattie che provvedera' a ripartirla con  le  casse  mutue
          provinciali  di  malattia  di  Trento  e di Bolzano secondo
          criteri da stabilirsi con una convenzione che  tenga  conto
          del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione
          e soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale".