ART. 28
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla
gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli
assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della
legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed
integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
Nota all'art. 28, comma 1.
Il testo dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
(Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e il seguente:
"Art. 6. - E' istituita presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori
diretti e per i coloni e mezzadri.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di
previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte
relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria
che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla
corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una
gestione autonoma in seno all'Istituto".
Nota all'art. 28, comma 2:
Il testo dell'art. 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585
(Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari), e il
seguente:
"Art. 9. - A decorrere dal 1 gennaio 1967, lo Stato
concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli
assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni
contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo
di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali
anticipate.
All'onere di cui al precedente comma si provvede
nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il
corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte
agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con
l'applicazione della presente legge".