ART. 29 (Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.