ART. 30
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e
integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della
gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
Nota all'art. 30, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 1047/1957 si veda la precedente nota
all'art. 28, comma 1.