ART. 30 (Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi; c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo; f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all'art. 30, comma 1, lettera e): Per la legge n. 1047/1957 si veda la precedente nota all'art. 28, comma 1.