ART. 30 
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei 
   contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  dei  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni). 
 
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29  ha  i  seguenti
compiti: 
 a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione  dell'Istituto,  i  bilanci  annuali   preventivo   e
consuntivo della  gestione  corredati  da  una  propria  relazione  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
 b) deliberare le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  e  di
riscossione dei contributi; 
 c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  al  Ministro  del
tesoro; 
 d) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'erogazione  delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con  le
modalita' di cui alla  lettera  c),  i  provvedimenti  necessari  per
assicurare l'equilibrio; 
 e) decidere in unica istanza sui ricorsi in  materia  di  contributi
dovuti alla gestione o concernenti,  in  genere,  l'attuazione  della
legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, non attribuiti ad altro organo; 
 f) predisporre i bilanci annuali,  preventivo  e  consuntivo,  della
gestione per i trattamenti integrativi di previdenza; 
 g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo. 
 
          Nota all'art. 30, comma 1, lettera e):
          Per  la  legge  n.  1047/1957  si  veda  la precedente nota
          all'art. 28, comma 1.