ART. 31
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio
1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 31, comma 1:
Il testo dell'art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed
i loro familiari), e il seguente:
"Art. 3. - E' istituita, presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di
previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte
relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria
che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni
stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo
quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera e), della
legge 20 febbraio 1958, n. 55".
N.B. - L'art. 5 della legge n. 55/1958 sopracitato e stato
abrogato dall'art. 23 della legge n. 1338/1962.