ART. 32
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto,
oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.