ART. 32 
     (Composizione del comitato amministratore della gestione dei 
    contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani). 
 
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende  un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  e  composto,
oltre che dal  presidente,  da  sei  rappresentanti  degli  artigiani
nominati con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  su  designazione  delle  associazioni  di   categoria   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale   e   da   un   rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministero del tesoro con  la  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente. 
2. In caso di assenza  o  impedimento  del  presidente,  le  funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal  presidente
stesso.