ART. 32 (Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani). 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo dirigente. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.