ART. 34
(Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di
"Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali."
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 34, comma 1:
Il testo dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attivita' commerciali ed i loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), e il seguente:
"Art. 5. - E' istituita presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale una gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali con il compito di provvedere al trattamento di
previdenza previsto dalla presente legge".