ART. 35
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attivita' commerciali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto,
oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti
attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti,
da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.