ART. 35 (Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali). 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.