ART. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.
Nota all'art. 37, comma 3, lettera a): - L'art. 26 della legge n. 153/1969, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30/1974, e il seguente: "Art. 26. - Ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e corrisposta con quella di dicembre ed e frazionabile. Non si procede al cumulo, del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente articolo 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente articolo 19. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semetrali anticipate. La pensione e posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e costituita apposita gestione autonoma, ed e corrisposta con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e della certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". - Il testo degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 (Modalita' di erogazione degli assegni delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore di sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili), e il seguente: "Art. 10. - In sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 11. - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno nel mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153". Nota all'art. 37, comma 3, lettera b): Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (revisione della disciplina della invalidita' pensionabile), e il seguente: "Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita'). - 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. 2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'. 3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e integrato nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti e escluso il reddito della casa di abitazione. 5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. 7. L'assegno e riconosciuto per un periodo di tre anni ed e confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa tenuto conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. 8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione di cui al successivo art. 9. 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'art. 7 sopra citato. 10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento dell'eta' pensionabile. 11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e incompatibile con l'assegno di invalidita'". Nota all'art. 37, comma 3, lettera c): Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi". Note all'art. 37, comma 3, lettera d): - La legge 5 novembre 1968, n. 115, reca: "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati". - La legge 6 agosto 1975, n. 427, reca: "Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini". Note all'art. 37, comma 3, lettera f): - Il D.L. n. 622/1970 reca: "Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari". - Il testo dell'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio di quiescenza: norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), e il seguente: "Art. 11 (Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale). - A decorrere dal 1o gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma. L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti". - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), nonche' dell'art. 6 della medesima legge, come modificato dall'art. 1 della legge n. 114/1987, e il seguente: "Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1985, ai titolari ultrassessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di L. 10.000 mensili dal 1o gennaio 1985, elevata a L. 20.000 mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a L. 30.000 mensili dal 1o gennaio 1987, per tredici mensilita', a condizione che: 1) se la persona non fa parte di nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; 2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare. 2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale e corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. 3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi. 5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1o gennaio 1988, e stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 6. La maggiorazione sociale e posta a carico del Fondo sociale, ed e corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. 8. In sede di prima applicazione L'INPS e legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. 9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 10. La suddetta sanzione e comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1o gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1o gennaio 1985. 12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrassessantacinquenni in stato di bisogno. 2.'La misura dell'aumento e pari a L. 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di L. 75.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 3.'L'aumento e corrisposto, su domanda, a condizione che: 1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo; 2. se la persona vive in nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo. 4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento e corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. 5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi. 7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo e stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 8. L'aumento e posto a carico del Fondo sociale ed e corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 10. In sede di prima applicazione l'INPS e legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo. 1. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1o gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi". "Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti) - 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad un maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili. 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed e corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1o gennaio 1987. 3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e soggetta alla disciplina della perequazione automatica. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1o gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e a totale carico del bilancio dello Stato. 6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo. 7. La maggiorazione di cui al presente articolo e da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo. 7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, e data facolta' agli eventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici. 7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis e sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15". La legge n. 15/1968 sopracitata reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Note all'art. 37, comma 4: - Il testo dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), e il seguente: "Art. 1. - I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di L. 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1o gennaio 1965. La pensione di cui sopra e maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre". - Il testo dell'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionisti e per il collegamento alla dinamica salariale), e il seguente: "Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114". - Il testo dell'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1978), e il seguente: "Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi. Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 e il seguente: "Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi. 2. "Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all'art. 37, comma 5: La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)". Nota all'art. 37, comma 8: Per le leggi n. 1115/1968 e n. 427/1975 si veda precedente nota al comma 3, lettera d).