ART. 37 
               (Gestione degli interventi assistenziali 
             e di sostegno alle gestioni previdenziali). 
 
1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  "Gestione   degli   interventi
assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali". 
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato. 
3. Sono a carico della gestione: 
 a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30  aprile
1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ivi
comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11  della  legge
18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; 
 b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della  legge  12
giugno 1984, n. 222; 
 c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione  erogata  al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni  dei  lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello  spettacolo  (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo
21, comma 3,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e
annualmente  adeguata,  con  la  legge  finanziaria,  in  base   alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo  per  le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto  centrale
di statistica; 
 d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte  per
legge in favore di particolari categorie,  settori  o  territori  ivi
compresi  i  contratti  di  formazione-lavoro,  di   solidarieta'   e
l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per  i
quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di
integrazione salariale straordinaria  e  a  trattamenti  speciali  di
disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115,  6  agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o  ad  ogni
altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
 e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
 f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini  rimpatriati
dalla  Libia  di  cui  al  decreto-legge  28  agosto  1970,  n.  622,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre  1970,
n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge  20
marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e  6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di  pensione,
afferenti ai periodi  lavorativi  prestati  presso  le  forze  armate
alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti
gli oneri  relativi  agli  altri  interventi  a  carico  dello  Stato
previsti da disposizioni di legge. 
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe  l'importo  di  cui
all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903,  i  contributi  di
cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n.  160,  all'articolo
27 della legge 21 dicembre 1978, n.  843,  e  all'articolo  11  della
legge 15 aprile 1985, n. 140. 
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello  Stato  ai  fini  della
progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e)  del
comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per  l'anno
1988, alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede  mediante  proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza  anteriore  al  1›  gennaio
1989 e delle pensioni di  reversibilita'  derivanti  dalle  medesime,
nonche'  delle  relative   spese   di   amministrazione   e   assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita
con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti
di solidarieta' delle altre gestioni. 
7. il bilancio della gestione  e  unico  e,  per  ciascuna  forma  di
intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi
dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i  costi
di funzionamento. 
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei  datori  di  lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e dei trattamenti speciali  di  disoccupazione  di  cui
alle leggi 5 novembre 1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati. 
 
          Nota all'art. 37, comma 3, lettera a):
          -  L'art.  26  della  legge  n.  153/1969,  come modificato
          dall'art. 3 del D.L. n. 30/1974, e il seguente:
          "Art.  26. - Ai cittadini italiani residenti nel territorio
          nazionale, che abbiano compiuto  l'eta'  di  65  anni,  che
          posseggano  redditi  propri  assoggettabili all'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche  per  un   ammontare   non
          superiore  a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito
          cumulato  con  quello  del  coniuge,  non  superiore  a  L.
          1.320.000  annue  e  corrisposta,  a  domanda, una pensione
          sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi
          in  13  rate  mensili  di  L.  25.850  annue  ciascuna.  La
          tredicesima rata e corrisposta con quella di dicembre ed  e
          frazionabile.  Non  si  procede  al cumulo, del reddito con
          quello del coniuge nel caso di separazione legale.
          Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
          familiari ed il reddito della casa di abitazione.
          Non hanno diritto alla pensione sociale:
          1)   coloro  che  hanno  titolo  a  rendite  o  prestazioni
          economiche previdenziali ed assistenziali, fatta  eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
          2)  coloro  che  percepiscono  pensioni  di  guerra,  fatta
          eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex  combattenti
          della guerra 1915-18 e precedenti.
          La  esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
          l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
          annue.
          Coloro  che  percepiscono  le  rendite o le prestazioni o i
          redditi  previsti  nei  precedenti  commi,  ma  di  importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale ridotta in misura corrispondente all'importo  delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
          L'importo  della  pensione  sociale di cui al primo comma e
          comprensivo, per il 1974,  degli  aumenti  derivanti  dalla
          perequazione automatica della pensione di cui al precedente
          articolo 19.
          I  limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
          comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
          automatica di cui al precedente articolo 19.
          Qualora,  a  seguito  della  riduzione  prevista  dal comma
          precedente,  la  pensione  sociale   risulti   di   importo
          inferiore  a  L.  3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza sociale ha facolta' di  porla  in  pagamento  in
          rate semetrali anticipate.
          La  pensione  e  posta  a carico del Fondo sociale, nel cui
          seno  e  costituita  apposita  gestione  autonoma,   ed   e
          corrisposta   con   le   stesse   modalita'   previste  per
          l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale  della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni   per   la   concessione   sulla   base    della
          documentazione indicata nel comma successivo.
          La  domanda per ottenere la pensione e presentata alla sede
          dell'I.N.P.S.  nella  cui  circoscrizione  territoriale   e
          compreso il comune di residenza dell'interessato.
          La  domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
          nascita e della certificazione da rilasciarsi, senza spese,
          dagli   uffici  finanziari  sulla  dichiarazione  resa  dal
          richiedente su  modulo  conforme  a  quello  approvato  con
          decreto  del  Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
          mese di ottobre 1974, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
          La  pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
          quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne'
          sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
          valere i requisiti di cui al  primo  comma,  presentino  la
          domanda  entro il primo anno di applicazione della presente
          legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969  o  dal  mese
          successivo   a  quello  di  compimento  dell'eta',  qualora
          quest'ultima ipotesi si  verifichi  in  data  successiva  a
          quella di entrata in vigore della legge.
          Chiunque  compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
          o ad altri la liquidazione della pensione non  spettante  e
          tenuto  a  versare  una  somma  pari  al  doppio  di quella
          indebitamente percepita, il  cui  provento  e  devoluto  al
          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e   comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
          Per   i   ricorsi  amministrativi  contro  i  provvedimenti
          dell'I.N.P.S. concernenti la  concessione  della  pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui al comma precedente e per le  conseguenti  controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti  di
          cui  al  R.D.L.  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e successive
          modificazioni e integrazioni".
          -  Il  testo degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre
          1973, n. 854 (Modalita' di erogazione degli  assegni  delle
          pensioni  ed  indennita'  di  accompagnamento  a  favore di
          sordomuti, dei ciechi civili e  dei  mutilati  ed  invalidi
          civili), e il seguente:
          "Art.  10. - In sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1
          della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal  primo
          giorno  del  mese successivo a quello del compimento dei 65
          anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del  Ministero
          dell'interno   all'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del  cennato  termine,
          al  godimento  della pensione sociale a carico del fondo di
          cui all'art. 2 della  legge  21  luglio  1965,  n.  903,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
          Art. 11. - In sostituzione della pensione o dell'assegno di
          cui agli articoli 12 e 13 della legge  30  marzo  1971,  n.
          118,  i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo
          giorno nel mese successivo al compimento  dell'eta'  di  65
          anni,   su   comunicazione   del   Ministero   dell'interno
          all'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale,   da
          effettuarsi  6 mesi prima del cennato termine, al godimento
          della pensione sociale a carico del fondo di  cui  all'art.
          26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
          Nota all'art. 37, comma 3, lettera b):
          Il  testo  dell'art.  1  della legge 12 giugno 1984, n. 222
          (revisione    della    disciplina     della     invalidita'
          pensionabile), e il seguente:
          "Art.  1  (Assegno  ordinario  di  invalidita').  -  1.  Si
          considera invalido, ai fini del conseguimento  del  diritto
          ad     assegno    nell'assicurazione    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita'  di
          lavoro,  in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
          ridotta in modo permanente a causa di infermita' o  difetto
          fisico o mentale a meno di un terzo.
          2.  Sussiste  diritto  ad  assegno anche nei casi in cui la
          riduzione  della  capacita'  lavorativa,  oltre  i   limiti
          stabiliti  dal  comma  precedente,  preesista  al  rapporto
          assicurativo, purche' vi sia stato successivo  aggravamento
          o siano sopraggiunte nuove infermita'.
          3.  L'assegno  di invalidita' di cui al presente articolo e
          calcolato secondo le  norme  in  vigore  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
          inferiore al trattamento minimo delle singole  gestioni,  e
          integrato  nel limite massimo del trattamento minimo, da un
          importo a carico del fondo  sociale  pari  a  quello  della
          pensione  sociale  di  cui  all'articolo  26 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni.
          4.  L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai
          soggetti  che  posseggono  redditi  propri   assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          importo superiore  a  due  volte  l'ammontare  annuo  della
          pensione  sociale  di cui all'art. 26 della legge 30 aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Per   i  soggetti  coniugati  e  non  separati  legalmente,
          l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato  con
          quello  del  coniuge,  sia  superiore a tre volte l'importo
          della pensione sociale  stessa.  Dal  computo  dei  redditi
          predetti e escluso il reddito della casa di abitazione.
          5.  Per  l'accertamento  del  reddito  di cui al precedente
          comma, gli  interessati  devono  presentare  alle  gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
          6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non
          e reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione
          di  reversibilita',  in base alle norme che, nelle gestioni
          previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in
          favore   dei   superstiti   di   assicurato.  Ai  fini  del
          conseguimento dei requisiti  di  contribuzione  di  cui  al
          secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i
          periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali
          non sia stata prestata attivita' lavorativa.
          7. L'assegno e riconosciuto per un periodo di tre anni ed e
          confermabile per periodi della stessa  durata,  su  domanda
          del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni
          che  diedero  luogo  alla  liquidazione  della  prestazione
          stessa   tenuto   conto   anche   dell'eventuale  attivita'
          lavorativa svolta.  La  conferma  dell'assegno  ha  effetto
          dalla  data  di  scadenza,  nel  caso in cui la domanda sia
          presentata nel semestre antecedente tale data,  oppure  dal
          primo  giorno del mese successivo a quello di presentazione
          della domanda, qualora la stessa venga  inoltrata  entro  i
          centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
          8.   Dopo  tre  riconoscimenti  consecutivi,  l'assegno  di
          invalidita' e confermato automaticamente, ferme restando le
          facolta' di revisione di cui al successivo art. 9.
          9.  I  periodi  di  contribuzione  effettiva,  volontaria e
          figurativa,   successivi   alla    decorrenza    originaria
          dell'assegno,  sono  utili  ai  fini  della liquidazione di
          supplementi secondo la disciplina di cui all'art.  7  della
          legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione
          dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara'
          determinato    in    misura   non   superiore   all'assegno
          precedentemente liquidato, incrementato  dagli  aumenti  di
          perequazione  automatica  e  maggiorato  per  effetto della
          contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo
          la disciplina dell'art. 7 sopra citato.
          10.  Al  compimento  dell'eta'  stabilita  per il diritto a
          pensione  di  vecchiaia,  l'assegno   di   invalidita'   si
          trasforma,  in presenza dei requisiti di assicurazione e di
          contribuzione, in pensione  di  vecchiaia.  A  tal  fine  i
          periodi  di  godimento dell'assegno nei quali non sia stata
          prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
          del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
          L'importo  della  pensione  non  potra',  comunque,  essere
          inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
          al compimento dell'eta' pensionabile.
          11.  All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          si applica la disciplina del cumulo prevista  dall'art.  20
          della   legge   30   aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
          12.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13  della
          legge  30 marzo 1971, n. 118, e incompatibile con l'assegno
          di invalidita'".
          Nota all'art. 37, comma 3, lettera c):
          Il  testo dell'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
          n. 67 (Legge finanziaria 1988), e il seguente: "3. Al  fine
          di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza
          e fissato per l'anno 1988 un  contributo  straordinario  di
          lire  16.504  miliardi  a  carico  dello Stato a favore del
          fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  per  lire   12.390
          miliardi  e  delle gestioni speciali degli artigiani, degli
          esercenti attivita' commerciali, dei  coltivatori  diretti,
          coloni  e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire
          877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi  e  3  miliardi,
          con  riassorbimento  dei  finanziamenti relativi agli oneri
          derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo 1 della legge 21 luglio
          1965, n. 903, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          rispettivamente  per  lire  1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
          miliardi,  282  miliardi,  per   complessive   lire   1.986
          miliardi,  del  finanziamento  di cui all'articolo 20 della
          legge  3  giugno  1975,  n.  160,  per  la   gestione   dei
          coltivatori   diretti,  coloni  e  mezzadri  per  lire  410
          miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo  11
          della  legge  15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
          lavoratori  dipendenti  per  lire   3.000   miliardi,   per
          complessive lire 5.396 miliardi".
          Note all'art. 37, comma 3, lettera d):
          -  La  legge 5 novembre 1968, n. 115, reca: "Estensione, in
          favore  dei  lavoratori,  degli  interventi   della   Cassa
          integrazione  guadagni,  della  gestione dell'assicurazione
          contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari  e
          provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
          -  La  legge 6 agosto 1975, n. 427, reca: "Norme in materia
          di garanzia del salario e  di  disoccupazione  speciale  in
          favore dei lavoratori dell'edilizia e affini".
          Note all'art. 37, comma 3, lettera f):
          -  Il  D.L.  n.  622/1970  reca:  "Provvidenze a favore dei
          cittadini italiani rimpatriati  dalla  Libia,  integrazioni
          delle  disposizioni  per  l'assistenza ai profughi, nonche'
          disposizioni  in  materia  previdenziale   a   favore   dei
          cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in
          Libia e dei loro familiari".
          -  Il  testo  dell'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75
          (Proroga del termine previsto dall'art.  1  della  legge  6
          dicembre  1979, n. 610, in materia di trattamento economico
          del personale civile e militare dello Stato in servizio  di
          quiescenza:  norme  in materia di computo della tredicesima
          mensilita'   e   di   riliquidazione   dell'indennita'   di
          buonuscita  e  norme  di  interpretazione  e  di attuazione
          dell'art. 6  della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  sul
          trasferimento  degli  assegni  vitalizi  al Fondo sociale e
          riapertura dei termini per la opzione), e il seguente:
          "Art.  11  (Trasferimento  degli  assegni vitalizi al Fondo
          sociale). - A decorrere dal 1o gennaio  1976,  gli  assegni
          vitalizi,  liquidati  o  da  liquidarsi  per cessazioni dal
          servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di  previdenza
          dei  dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza
          dipendenti enti locali  e  dall'Istituto  postelegrafonici,
          per  i  quali  non  sia  stata  esercitata l'opzione di cui
          all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile  1976,  n.
          177,  sono erogati dall'istituto nazionale della previdenza
          sociale e sono posti a carico del  Fondo  sociale  mediante
          costituzione di apposita gestione autonoma.
          L'assistenza  sanitaria  continua  ad  essere erogata nelle
          forme e carichi preesistenti".
          - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985,
          n.  140  (Miglioramento  e  perequazione   di   trattamenti
          pensionistici  e  aumento  della pensione sociale), nonche'
          dell'art. 6 della medesima legge, come modificato dall'art.
          1 della legge n. 114/1987, e il seguente:
          "Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) - 1.
          Con   effetto   dal   1o   gennaio   1985,   ai    titolari
          ultrassessantacinquenni    di    pensioni    integrate   al
          trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del  decreto-legge
          12  settembre  1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
          nella  legge  11  novembre   1983,   n.   638,   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
          della  gestione  speciale  per  i lavoratori delle miniere,
          cave  e   torbiere,   delle   gestioni   speciali   per   i
          commercianti,   gli   artigiani,   i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  e   corrisposta,   a   domanda,   una
          maggiorazione  sociale  della  pensione  nella misura di L.
          10.000 mensili dal 1o gennaio 1985,  elevata  a  L.  20.000
          mensili  dal  1› luglio 1985 ed elevata a L. 30.000 mensili
          dal 1o gennaio 1987, per tredici mensilita',  a  condizione
          che:
          1)  se la persona non fa parte di nucleo familiare composto
          di due o piu' persone, non possieda, con  esclusione  della
          pensione  integrata  al  trattamento minimo, redditi propri
          per un importo pari o superiore all'ammontare  annuo  della
          maggiorazione sociale;
          2)  se  la  persona vive in un nucleo familiare composto di
          due o piu' persone,  non  possieda,  con  esclusione  della
          pensione  integrata  al  trattamento minimo, redditi propri
          per un importo pari o superiore a quello di  cui  al  punto
          1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
          il nucleo familiare, pari o superiore al limite  costituito
          dalla   somma   dell'ammontare  annuo  della  maggiorazione
          sociale e di un  importo  pari  all'ammontare  annuo  della
          pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
          familiare.
          2.  Qualora  i  redditi  posseduti  risultino  inferiori ai
          limiti di cui ai punti 1) e 2)  del  comma  precedente,  la
          maggiorazione  sociale e corrisposta in misura tale che non
          comporti il superamento dei limiti stessi.
          3.  Agli  effetti delle disposizioni contenute nel presente
          articolo si tiene conto dei  redditi  di  qualsiasi  natura
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva.
          4.  Il  nucleo  familiare  di  cui  al comma 1, punto 2), e
          costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
          negli  articoli  433,  436  e  437  del  codice  civile, se
          conviventi.
          5.  La variazione della misura della maggiorazione sociale,
          con effetto dal 1o gennaio 1988,  e  stabilita  annualmente
          nella  legge  recante  disposizioni  per  la formazione del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          6.  La  maggiorazione  sociale  e  posta a carico del Fondo
          sociale, ed e corrisposta, con le stesse modalita' previste
          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, al quale  compete  l'accertamento
          delle condizioni per la concessione.
          7.  La  domanda  per  ottenere  la  maggiorazione  sociale,
          corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche'  da
          una  dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
          attestante  l'esistenza   dei   prescritti   requisiti,   e
          presentata   alla   sede   dell'Istituto   nazionale  della
          previdenza sociale territorialmente competente.
          8.  In  sede  di  prima  applicazione  L'INPS e legittimato
          all'erogazione  della  maggiorazione  di  cui  al  presente
          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei  requisiti  prescritti,   sottoscritta   in   sede   di
          riscossione    dagli   interessati   su   apposito   modulo
          predisposto dall'Istituto stesso.
          9.  Alla  dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 26 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  ed  il
          dichiarante  e  tenuto,  oltre  alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del Fondo sociale.
          10.   La   suddetta   sanzione  e  comminata  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  attraverso  le  proprie
          sedi territorialmente competenti.
          11.  La  maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del
          mese successivo a quello di presentazione della  domanda  e
          non  e  cedibile,  ne'  sequestrabile, ne' pignorabile. Per
          coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai  commi
          precedenti,  presentino  domanda  entro  il  primo  anno di
          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
          dal  1o  gennaio  1985  o  dal  mese successivo a quello di
          compimento dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi  si
          verifichi in data successiva al 1o gennaio 1985.
          12.  Per  i  ricorsi  amministrativi contro i provvedimenti
          dell'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale
          concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per
          la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9
          e  per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
          si applicano le norme che disciplinano  il  contenzioso  in
          materia  di  pensioni  a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti   dei   lavoratori  dipendenti  ovvero,  per  le
          maggiorazioni  delle  pensioni  a  carico  delle   gestioni
          speciali  dei lavoratori autonomi e della gestione speciale
          per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,  le  norme
          che,  in  tali  gestioni,  disciplinano  il  contenzioso in
          materia di pensioni.
          Art.  2  (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto
          dal 1o gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26
          della   legge   30   aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e aumentata  secondo  quanto
          stabilito  nei  commi successivi con riferimento ai redditi
          individuali      e      familiari       delle       persone
          ultrassessantacinquenni in stato di bisogno.
          2.'La  misura  dell'aumento  e  pari a L. 975.000 annue, da
          ripartire in tredici mensilita' di L. 75.000  ciascuna.  La
          misura  dell'aumento  stesso,  alle  condizioni  di seguito
          stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti  per
          la  concessione  della  pensione  sociale,  spetta anche ai
          soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
          cui  all'art.  26  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e
          successive modificazioni e integrazioni.
          3.'L'aumento e corrisposto, su domanda, a condizione che:
          1)  se  la  persona  non  fa  parte  di un nucleo familiare
          composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri
          per   un  importo  pari  o  superiore  all'ammontare  annuo
          complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della
          legge  30  aprile  1969,  n.  153, e dell'aumento di cui al
          presente articolo;
          2. se la persona vive in nucleo familiare composto di due o
          piu' persone, non possieda redditi propri  per  un  importo
          pari  o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi,
          cumulati  con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare,  pari  o  superiori  al  limite costituito dalla
          somma   dell'ammontare   annuo   della   pensione   sociale
          comprensiva  dell'aumento  di  cui  al  presente  articolo,
          dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle  pensioni
          a  carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche'
          di un ulteriore  importo  pari  all'ammontare  annuo  della
          pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare
          successivo al secondo.
          4.  Qualora  i  redditi  posseduti  risultino  inferiori ai
          limiti di cui ai  punti  1)  e  2)  del  comma  precedente,
          l'aumento  e corrisposto in misura tale che non comporti il
          superamento dei limiti stessi.
          5.  Agli  effetti dell'aumento di cui al presente articolo,
          si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura  compresi  i
          redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla
          fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
          6.  Il  nucleo  familiare  di  cui  al comma 3, punto 2), e
          costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate
          negli  articoli  433,  436  e  437  del  codice  civile, se
          conviventi.
          7.  La  valutazione  della  misura  dell'aumento  di cui al
          presente  articolo  e  stabilita  annualmente  nella  legge
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato.
          8.  L'aumento  e  posto  a  carico  del  Fondo sociale ed e
          corrisposto,  con  le   stesse   modalita'   previste   per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza sociale, al quale compete  l'accertamento  delle
          condizioni per la concessione.
          9.   La  domanda  per  ottenere  l'aumento,  corredata  dal
          certificato  di  stato  di   famiglia,   nonche'   da   una
          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su  apposito modulo,
          attestante  l'esistenza   dei   prescritti   requisiti,   e
          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
          Alla dichiarazione si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  26  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, ed il
          dichiarante e tenuto, oltre  alla  restituzione  di  quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a  favore  del  Fondo  sociale.  Tale  sanzione e comminata
          dall'INPS  attraverso  le  proprie  sedi   territorialmente
          competenti.
          10.  In  sede  di  prima  applicazione l'INPS e legittimato
          all'erogazione  di  un  acconto  dell'aumento  di  cui   al
          presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla
          base di dichiarazione relativa all'esistenza dei  requisiti
          prescritti  sottoscritta  dagli  interessati,  in  sede  di
          riscossione, su apposito modulo  predisposto  dall'Istituto
          medesimo.
          1. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a
          quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne'
          sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
          valere i requisiti di cui ai commi precedenti presentino la
          domanda  entro il primo anno di applicazione della presente
          legge, l'aumento decorre dal 1o gennaio  1985,  ovvero  dal
          primo  giorno  del  mese successivo a quello in cui si sono
          verificati i requisiti stessi".
          "Art.  6  (Maggiorazione  del trattamento pensionistico per
          gli ex combattenti)  -  1.  I  soggetti  appartenenti  alle
          categorie  previste  dalla  legge 24 maggio 1970, n. 336, e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano  usufruito  o  abbiano  titolo  a  fruire, anche in
          parte,  dei  benefici  previsti  dalla  legge   stessa,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, hanno diritto, a
          domanda, ad un  maggiorazione  reversibile  del  rispettivo
          trattamento   di  pensione  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili.
          2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a
          domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini
          dei  trattamenti  di  pensione  gia'  in  atto alla data di
          entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
          decorrenza  della  pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
          ed e corrisposta nella misura del 50 per cento a  decorrere
          dal 1o gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1o gennaio
          1987.
          3.   La  maggiorazione  prevista  dai  precedenti  commi  e
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
          4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo operano ai
          fini di  tutti  i  trattamenti  di  pensione  derivanti  da
          iscrizioni    assicurative   obbligatorie   di   lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti  economici  dal  1o gennaio 1985 per le pensioni in
          godimento e dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
          presentazione   della   relativa   domanda   per  i  futuri
          pensionati.
          5.   L'onere   derivante   dall'applicazione  del  presente
          articolo e a totale carico del bilancio dello Stato.
          6.  Lo  Stato  provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione  interessati,  con  le   modalita'   che   saranno
          stabilite   con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  il
          corrispettivo degli oneri derivanti  dall'applicazione  del
          presente articolo.
          7.  La  maggiorazione  di  cui  al  presente  articolo e da
          considerare parte integrante del trattamento di pensione  a
          tutti   gli  effetti.  Detta  maggiorazione,  nei  casi  di
          titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta  all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
          7-bis.  Ai  fini  della  liquidazione  della  maggiorazione
          prevista dal comma 1, e data facolta' agli  eventi  diritto
          di  presentare,  in  luogo della prescritta documentazione,
          una     dichiarazione     sostitutiva     dei     requisiti
          combattentistici.
          7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma
          7-bis e sottoposta alle disposizioni contenute nella  legge
          4 gennaio 1968, n. 15".
          La   legge   n.  15/1968  sopracitata  reca:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
          Note all'art. 37, comma 4:
          -  Il  testo dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903
          (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
          pensione della previdenza sociale), e il seguente:
          "Art.  1.  -  I  titolari  di  pensione delle assicurazioni
          obbligatorie  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle
          miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  degli  artigiani e loro familiari, disciplinate
          rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.
          1827,  della  legge  3  gennaio  1960, n. 5, dalla legge 26
          ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad
          una pensione nella misura di L. 12.000 mensili a carico del
          Fondo  sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal
          1o gennaio 1965.
          La  pensione  di cui sopra e maggiorata di un'aliquota pari
          ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da  corrispondersi
          con la rata di dicembre".
          -  Il  testo dell'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160
          (Norme per il miglioramento dei trattamenti  pensionisti  e
          per   il   collegamento  alla  dinamica  salariale),  e  il
          seguente:
          "Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale
          per  i  coltivatori  diretti,   coloni   e   mezzadri).   -
          Annualmente,  con  la  legge  di  bilancio,  e  determinato
          l'intervento  dello  Stato  a  favore  della  gestione  per
          l'assicurazione  invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato,  per  un
          importo   pari   al   doppio  del  gettito  del  contributo
          addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni
          finanziarie  previste  dall'art.  18,  e,  per  l'eventuale
          differenza, al ripianamento del  disavanzo  della  gestione
          alla quale va devoluta.
          L'intervento  dello  Stato, di cui al precedente comma, non
          potra'   essere   inferiore,   a   decorrere   dal    1977,
          all'ammontare  del  contributo  stabilito per il 1976 dalla
          tabella allegata al decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n. 114".
          -  Il  testo  dell'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843 (Legge finanziaria 1978), e il seguente:
          "Art.  27.  -  Per  l'anno  1979 il concorso dello Stato al
          finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche  degli
          artigiani   e   degli  esercenti  attivita'  commerciali  e
          stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e  lire  50
          miliardi.
          Annualmente,  con  la  legge  di approvazione del bilancio,
          saranno determinate le variazioni  del  concorso  anzidetto
          che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito
          nel comma precedente".
          -  Il  testo  dell'art.  11  della  legge  n. 140/1985 e il
          seguente:
          "Art.  11 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante
          dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.162
          miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno
          1986  ed  in  lire  4.244  miliardi  per  l'anno  1987,  si
          provvede,  per  il  1985,  quanto  a  lire  2.000  miliardi
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  sul  capitolo  6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro   per   l'anno   medesimo   all'uopo
          utilizzando   parte   dell'accantonamento  preordinato  per
          "Riforma  del  sistema  pensionistico,   perequazione   dei
          trattamenti  pensionistici pubblici e privati, integrazione
          dei  trattamenti  minimi  e  delle  pensioni  sociali   dei
          soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162
          miliardi  con  le  maggiori  entrate   IRPEF   per   l'anno
          finanziario  medesimo;  quanto  a  lire  2.700 miliardi per
          l'anno 1986 e 3.800  miliardi  per  l'anno  1987,  mediante
          riduzione  delle  proiezioni risultanti per i detti anni al
          suddetto  accantonamento  iscritto  al  capitolo  6856  del
          citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini
          del bilancio  triennale  1985-1987  e  quanto  a  lire  273
          miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le
          maggiori  entrate  IRPEF   che   saranno   conseguite   nei
          rispettivi esercizi.
          2.  "Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Nota all'art. 37, comma 5:
          La  legge  n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)".
          Nota all'art. 37, comma 8:
          Per  le leggi n. 1115/1968 e n. 427/1975 si veda precedente
          nota al comma 3, lettera d).