ART. 37
(Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali).
1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge
18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale
di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per
legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi
compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e
l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i
quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di
disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni
altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati
dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970,
n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20
marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate
alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti
gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato
previsti da disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui
all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di
cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo
27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della
progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del
comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno
1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime,
nonche' delle relative spese di amministrazione e assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita
con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti
di solidarieta' delle altre gestioni.
7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di
intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi
dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi
di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui
alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.
Nota all'art. 37, comma 3, lettera a):
- L'art. 26 della legge n. 153/1969, come modificato
dall'art. 3 del D.L. n. 30/1974, e il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani residenti nel territorio
nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che
posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per un ammontare non
superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito
cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue e corrisposta, a domanda, una pensione
sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi
in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La
tredicesima rata e corrisposta con quella di dicembre ed e
frazionabile. Non si procede al cumulo, del reddito con
quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
per gli assegni familiari, erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo
inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla
perequazione automatica della pensione di cui al precedente
articolo 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
automatica di cui al precedente articolo 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma
precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semetrali anticipate.
La pensione e posta a carico del Fondo sociale, nel cui
seno e costituita apposita gestione autonoma, ed e
corrisposta con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e presentata alla sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e
compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e della certificazione da rilasciarsi, senza spese,
dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
richiedente su modulo conforme a quello approvato con
decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'eta', qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e
tenuto a versare una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, il cui provento e devoluto al
Fondo sociale. La suddetta sanzione e comminata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione,
nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie
in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni e integrazioni".
- Il testo degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre
1973, n. 854 (Modalita' di erogazione degli assegni delle
pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore di
sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi
civili), e il seguente:
"Art. 10. - In sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65
anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero
dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine,
al godimento della pensione sociale a carico del fondo di
cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11. - In sostituzione della pensione o dell'assegno di
cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo
giorno nel mese successivo al compimento dell'eta' di 65
anni, su comunicazione del Ministero dell'interno
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento
della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art.
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
Nota all'art. 37, comma 3, lettera b):
Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
(revisione della disciplina della invalidita'
pensionabile), e il seguente:
"Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita'). - 1. Si
considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto
ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti
stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto
assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento
o siano sopraggiunte nuove infermita'.
3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e
calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e
integrato nel limite massimo del trattamento minimo, da un
importo a carico del fondo sociale pari a quello della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai
soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
importo superiore a due volte l'ammontare annuo della
pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente,
l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con
quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo
della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi
predetti e escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente
comma, gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui
all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non
e reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione
di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni
previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in
favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del
conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al
secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i
periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali
non sia stata prestata attivita' lavorativa.
7. L'assegno e riconosciuto per un periodo di tre anni ed e
confermabile per periodi della stessa durata, su domanda
del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni
che diedero luogo alla liquidazione della prestazione
stessa tenuto conto anche dell'eventuale attivita'
lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto
dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia
presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i
centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di
invalidita' e confermato automaticamente, ferme restando le
facolta' di revisione di cui al successivo art. 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e
figurativa, successivi alla decorrenza originaria
dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di
supplementi secondo la disciplina di cui all'art. 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione
dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara'
determinato in misura non superiore all'assegno
precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di
perequazione automatica e maggiorato per effetto della
contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo
la disciplina dell'art. 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a
pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si
trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i
periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata
prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potra', comunque, essere
inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
al compimento dell'eta' pensionabile.
11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
si applica la disciplina del cumulo prevista dall'art. 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e incompatibile con l'assegno
di invalidita'".
Nota all'art. 37, comma 3, lettera c):
Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Legge finanziaria 1988), e il seguente: "3. Al fine
di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza
e fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di
lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390
miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli
esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire
877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi,
con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri
derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni,
rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95
miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986
miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410
miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11
della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per
complessive lire 5.396 miliardi".
Note all'art. 37, comma 3, lettera d):
- La legge 5 novembre 1968, n. 115, reca: "Estensione, in
favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione
contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e
provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
- La legge 6 agosto 1975, n. 427, reca: "Norme in materia
di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori dell'edilizia e affini".
Note all'art. 37, comma 3, lettera f):
- Il D.L. n. 622/1970 reca: "Provvidenze a favore dei
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni
delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche'
disposizioni in materia previdenziale a favore dei
cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in
Libia e dei loro familiari".
- Il testo dell'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75
(Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6
dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico
del personale civile e militare dello Stato in servizio di
quiescenza: norme in materia di computo della tredicesima
mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione
dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e
riapertura dei termini per la opzione), e il seguente:
"Art. 11 (Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo
sociale). - A decorrere dal 1o gennaio 1976, gli assegni
vitalizi, liquidati o da liquidarsi per cessazioni dal
servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza
dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici,
per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui
all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n.
177, sono erogati dall'istituto nazionale della previdenza
sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante
costituzione di apposita gestione autonoma.
L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle
forme e carichi preesistenti".
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985,
n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), nonche'
dell'art. 6 della medesima legge, come modificato dall'art.
1 della legge n. 114/1987, e il seguente:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) - 1.
Con effetto dal 1o gennaio 1985, ai titolari
ultrassessantacinquenni di pensioni integrate al
trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, e corrisposta, a domanda, una
maggiorazione sociale della pensione nella misura di L.
10.000 mensili dal 1o gennaio 1985, elevata a L. 20.000
mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a L. 30.000 mensili
dal 1o gennaio 1987, per tredici mensilita', a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di nucleo familiare composto
di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri
per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della
maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri
per un importo pari o superiore a quello di cui al punto
1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
il nucleo familiare, pari o superiore al limite costituito
dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
familiare.
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la
maggiorazione sociale e corrisposta in misura tale che non
comporti il superamento dei limiti stessi.
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e
costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se
conviventi.
5. La variazione della misura della maggiorazione sociale,
con effetto dal 1o gennaio 1988, e stabilita annualmente
nella legge recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
6. La maggiorazione sociale e posta a carico del Fondo
sociale, ed e corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento
delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e
presentata alla sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale territorialmente competente.
8. In sede di prima applicazione L'INPS e legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di
riscossione dagli interessati su apposito modulo
predisposto dall'Istituto stesso.
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
10. La suddetta sanzione e comminata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie
sedi territorialmente competenti.
11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda e
non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1o gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1o gennaio 1985.
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per
la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9
e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme
che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto
dal 1o gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e aumentata secondo quanto
stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi
individuali e familiari delle persone
ultrassessantacinquenni in stato di bisogno.
2.'La misura dell'aumento e pari a L. 975.000 annue, da
ripartire in tredici mensilita' di L. 75.000 ciascuna. La
misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito
stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai
soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
3.'L'aumento e corrisposto, su domanda, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri
per un importo pari o superiore all'ammontare annuo
complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al
presente articolo;
2. se la persona vive in nucleo familiare composto di due o
piu' persone, non possieda redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi,
cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare, pari o superiori al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo della pensione sociale
comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo,
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche'
di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare
successivo al secondo.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente,
l'aumento e corrisposto in misura tale che non comporti il
superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i
redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e
costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate
negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se
conviventi.
7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al
presente articolo e stabilita annualmente nella legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
8. L'aumento e posto a carico del Fondo sociale ed e
corrisposto, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione.
9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una
dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente
competenti.
10. In sede di prima applicazione l'INPS e legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al
presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di
riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto
medesimo.
1. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, l'aumento decorre dal 1o gennaio 1985, ovvero dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono
verificati i requisiti stessi".
"Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per
gli ex combattenti) - 1. I soggetti appartenenti alle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in
parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a
domanda, ad un maggiorazione reversibile del rispettivo
trattamento di pensione determinato secondo le norme
ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a
domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini
dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
ed e corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1o gennaio
1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai
fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1o gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo e a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il
corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo
complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione
prevista dal comma 1, e data facolta' agli eventi diritto
di presentare, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva dei requisiti
combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma
7-bis e sottoposta alle disposizioni contenute nella legge
4 gennaio 1968, n. 15".
La legge n. 15/1968 sopracitata reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
Note all'art. 37, comma 4:
- Il testo dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903
(Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale), e il seguente:
"Art. 1. - I titolari di pensione delle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate
rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26
ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad
una pensione nella misura di L. 12.000 mensili a carico del
Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal
1o gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e maggiorata di un'aliquota pari
ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi
con la rata di dicembre".
- Il testo dell'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160
(Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionisti e
per il collegamento alla dinamica salariale), e il
seguente:
"Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale
per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). -
Annualmente, con la legge di bilancio, e determinato
l'intervento dello Stato a favore della gestione per
l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un
importo pari al doppio del gettito del contributo
addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni
finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale
differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione
alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non
potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977,
all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla
tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114".
- Il testo dell'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 (Legge finanziaria 1978), e il seguente:
"Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al
finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e
stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50
miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio,
saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto
che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito
nel comma precedente".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 e il
seguente:
"Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.162
miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno
1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si
provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per
"Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione
dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei
soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162
miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno
finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per
l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante
riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al
suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del
citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini
del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273
miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le
maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei
rispettivi esercizi.
2. "Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 37, comma 5:
La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)".
Nota all'art. 37, comma 8:
Per le leggi n. 1115/1968 e n. 427/1975 si veda precedente
nota al comma 3, lettera d).