ART. 38 
(Composizione del comitato amministratore della gestione degli 
   interventi   assistenziali   e   di   sostegno    alle    gestioni
previdenziali). 
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende  un
comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o  da
un vicepresidente dallo stesso delegato e  composto,  oltre  che  dal
presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al  consiglio  di
amministrazione integrati da due  altri  funzionari  dello  Stato  in
rappresentanza,  rispettivamente,  del  Ministero  del  lavoro  della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai  presidenti  dei
comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29,  32
e 35, o da membri  dei  predetti  comitati  delegati  dai  rispettivi
presidenti. 
2. In caso di assenza  o  impedimento  del  presidente,  le  funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal  presidente
stesso.