ART. 39 
(Competenze  del  comitato  amministratore   della   gestione   degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). 
 
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38  ha  i  seguenti
compiti: 
 a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione  dell'Istituto,  i  bilanci  annuali   preventivo   e
consuntivo della gestione,  corredati  da  una  propria  relazione  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
 b) vigilare sull'affluenza dei contributi  e  sull'erogazione  delle
prestazioni a carico della  gestione,  nonche'  sull'andamento  della
gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio
parere motivato; 
 c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.