ART. 40 (Fondo sociale). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903. 2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
Nota all'art. 40, comma 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 903/1965 e il seguente: "Art. 2. - Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e istituto, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1".