ART. 40 
                          (Fondo sociale). 
 
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo  sociale  di
cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903. 
2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al  comma  1
derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre  dell'anno
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  assunte  dalla
gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37. 
 
          Nota all'art. 40, comma 1:
          Il testo dell'art. 2 della legge n. 903/1965 e il seguente:
          "Art.  2.  -  Presso  l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale e istituto, con  separata  contabilita',  il  Fondo
          sociale  per  il  finanziamento delle prestazioni di cui al
          precedente art. 1".