ART. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.