ART. 41
(Equilibrio finanziario delle gestioni).
1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario
delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione
dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche
attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.