ART. 41 
               (Equilibrio finanziario delle gestioni). 
 
1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio  finanziario
delle  gestioni,  ivi   considerando   le   spese   d'amministrazione
dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  sono  adottati  i  necessari  provvedimenti,  anche
attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.