Art. 10. 1. Ai fini delle imposte sul reddito: a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria, se l'ammontare dei ricavi supera 18 milioni di lire ma non supera 360 milioni di lire. L'opzione deve essere esercitata con apposita dichiarazione da comunicare all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo, secondo modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 6; dalla data di spedizione il contribuente e' soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilita' per il quale e' stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio; b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditti approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione prevista nel comma 6 dell'articolo 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono inviare la comunicazione prevista nella precedente lettera a) indicando se l'opzione e' stata effettuata per il regime di contabilita' semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o per quello di contabilita' ordinaria. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime di contabilita' ordinaria. 2. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. 3. Ai fini dell'esercizio della opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, e' computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attivita', per il primo periodo di imposta, il contribuente puo' esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attivita' con le modalita' stabilite con il decreto previsto nel comma 1.