Art. 10. 
 
  1. Ai fini delle imposte sul reddito: 
    a) i soggetti indicati nell'articolo 79  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime  di
contabilita' ordinaria, se l'ammontare dei ricavi supera  18  milioni
di lire ma non supera 360 milioni  di  lire.  L'opzione  deve  essere
esercitata con apposita dichiarazione da comunicare all'ufficio delle
imposte  con  raccomandata  entro  il  31  marzo,  secondo  modalita'
stabilite con il decreto del  Ministro  delle  finanze  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 6; dalla data di spedizione il contribuente  e'
soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilita' per  il
quale e' stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto fino a quando
non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio; 
    b) i soggetti indicati nell'articolo 80  del  testo  unico  delle
imposte sui redditti approvato con il citato decreto n. 917 del 1986,
che esercitano l'opzione prevista nel comma 6 dell'articolo  30-  bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
devono inviare la comunicazione prevista nella precedente lettera  a)
indicando  se  l'opzione  e'  stata  effettuata  per  il  regime   di
contabilita' semplificata di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o per  quello  di  contabilita'
ordinaria. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo. Se
nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360  milioni  di
lire si  applica  per  l'anno  seguente  il  regime  di  contabilita'
ordinaria. 
  2. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli  articoli
34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-  ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
possono esercitare l'opzione  nella  dichiarazione  annuale  relativa
alle imposte sul reddito. 
  3. Ai fini dell'esercizio della  opzione  l'ammontare  dei  ricavi,
ragguagliato  ad  anno,  e'  computato  con  riferimento  ai   ricavi
conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo  il
regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio  di  attivita',
per il primo periodo di  imposta,  il  contribuente  puo'  esercitare
l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede  di
conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio  di
attivita' con le modalita' stabilite  con  il  decreto  previsto  nel
comma 1.