Art. 11. 
 
  1. In relazione ai vari settori economici possono essere elaborati,
viste le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita'  svolta,
coefficienti di  congruita'  dei  ricavi,  compensi  e  corrispettivi
nonche' di riscontro degli elementi positivi e negativi  di  reddito;
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, adottati su  proposta  del  Ministro  delle
finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, determina i coefficienti
in relazione al  settore  di  attivita'  economica  e  al  rispettivo
andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune
e alle sue  caratteristiche  socio-economiche,  alle  dimensioni  dei
locali, al numero, qualita' e retribuzione degli addetti, ai  consumi
di  materie  prime  e  semilavorati  e  merci  e  di  energia,   alle
caratteristiche dei  beni  strumentali  impiegati,  al  numero  delle
prestazioni mediamente effettuabili nell'unita' di tempo, agli  altri
parametri economici che siano utilizzabili  in  relazione  a  singoli
settori di  attivita'  anche  con  riferimento  al  periodo  iniziale
dell'attivita'. 
  2. Con gli stessi criteri e modalita' di cui  al  comma  1  possono
essere altresi' determinati coefficienti presuntivi di reddito  o  di
corrispettivi di operazioni imponibili. 
  3.  Le  informazioni   necessarie   per   la   determinazione   dei
coefficienti di cui al  presente  articolo  possono  essere  desunte,
oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle  imposte
dirette a dell'IVA, dagli accertamenti degli  uffici  e  dagli  altri
dati ed elementi in possesso  dell'amministrazione,  da  informazioni
richieste  agli  enti  locali,  alle  organizzazioni  economiche   di
categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono
inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano  le
disposizioni  dell'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Si  considera  omesso  l'invio
oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 
  4. La prima determinazione relativa ai coefficenti di cui al  comma
1 sara' effettuata entro il 31 marzo 1989; quella dei coefficienti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1989. 
  5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 e' richiesta  nel
modello di dichiarazione, si applicano, in caso  di  omissione  delle
indicazioni, la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino
a due milioni e, in caso di falsita' degli elementi indicati, le pene
previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.