Art. 11. 1. In relazione ai vari settori economici possono essere elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti di congruita' dei ricavi, compensi e corrispettivi nonche' di riscontro degli elementi positivi e negativi di reddito; il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, determina i coefficienti in relazione al settore di attivita' economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualita' e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unita' di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' anche con riferimento al periodo iniziale dell'attivita'. 2. Con gli stessi criteri e modalita' di cui al comma 1 possono essere altresi' determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette a dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. La prima determinazione relativa ai coefficenti di cui al comma 1 sara' effettuata entro il 31 marzo 1989; quella dei coefficienti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1989. 5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a due milioni e, in caso di falsita' degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.